Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2018, n. 32359
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIEVANI SERGIO nato il 09/10/1960 a ALZANO LOMBARDO avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A T Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio relativamente alle statuizioni civili limitatamente al danno, inammissibile nel resto. Udito il difensore l'avvocato M F, chiede l'inammissibilità del ricorso, contestualmente deposita conclusioni e nota spese. l'avvocato A M, chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Brescia ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo in data 4 giugno 2016, ritenuto S P responsabile di minaccia grave nei confronti di G P, dichiarando estinto per prescrizione il reato di furto aggravato sub a) e confermando le statuizioni civili. All'imputato era stato contestato il furto di un furgone Iveco Daily, intestato alla f P s.n.c. ma attribuito, in via esclusiva, a G P con scrittura privata del 2007, oltre al delitto di cui all'art. 612 comma II cod. pen. in relazione ad espressioni minatorie rivolte, nell'anno 2010, sempre in danno del fratello.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando plurimi motivi d'impugnazione.
2.1 Con il primo, deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per avere il giudice di primo grado affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in danno del fratello, a fronte della individuazione - in imputazione - della persona offesa nella f P s.n.c,„ società intestataria del veicolo, con conseguente nullità della sentenza per immutazione del fatto e lesione del diritto di difesa. Questione proposta nei motivi di gravame e sulla quale la corte territoriale aveva condiviso l'impostazione del tribunale, attraverso una motivazione resa in palese travisamento delle prove acquisite.
2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge extrapenale in riferimento alla individuazione di una situazione possessoria esclusiva in capo a G P. La corte territoriale avrebbe operato a riguardo una erronea interpretazione della scrittura privata dell'anno 2007, contenente una proposta di attribuzione di beni aziendali accessoria ad una promessa di cessione di quote, non stipulata nel termine essenziale previsto in atto, con conseguente inidoneità del titolo a costituire una attribuzione del furgone, in via esclusiva, a G P. Tanto che solo nel 2009 le parti erano addivenute ad un definitivo assetto di interessi, formalizzando una nuova cessione di quote ed una nuova attribuzione dei beni, che non sarebbe stata necessaria ove la precedente scrittura privata avesse avuto immediati effetti dispositivi. Di guisa che proprietaria del bene doveva ritenersi - sino al 2009 - la f P s.n.c. e legittimato a disporre del mezzo l'amministratore imputato, che ne deteneva le chiavi e che difatti lo aveva utilizzato per finalità aziendali. La corte territoriale era, pertanto, sul punto incorsa in un errore di interpretazione, al quEt1( era conseguita l'attribuzione alla parte civile del possesso sul bene.
2.3 Il terzo motivo introduce censure inerenti violazione della legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla dimostrazione del possesso, come sopra attribuito. I giudici
udita la relazione svolta dal Consigliere A T Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio relativamente alle statuizioni civili limitatamente al danno, inammissibile nel resto. Udito il difensore l'avvocato M F, chiede l'inammissibilità del ricorso, contestualmente deposita conclusioni e nota spese. l'avvocato A M, chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Brescia ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo in data 4 giugno 2016, ritenuto S P responsabile di minaccia grave nei confronti di G P, dichiarando estinto per prescrizione il reato di furto aggravato sub a) e confermando le statuizioni civili. All'imputato era stato contestato il furto di un furgone Iveco Daily, intestato alla f P s.n.c. ma attribuito, in via esclusiva, a G P con scrittura privata del 2007, oltre al delitto di cui all'art. 612 comma II cod. pen. in relazione ad espressioni minatorie rivolte, nell'anno 2010, sempre in danno del fratello.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando plurimi motivi d'impugnazione.
2.1 Con il primo, deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per avere il giudice di primo grado affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in danno del fratello, a fronte della individuazione - in imputazione - della persona offesa nella f P s.n.c,„ società intestataria del veicolo, con conseguente nullità della sentenza per immutazione del fatto e lesione del diritto di difesa. Questione proposta nei motivi di gravame e sulla quale la corte territoriale aveva condiviso l'impostazione del tribunale, attraverso una motivazione resa in palese travisamento delle prove acquisite.
2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione della legge extrapenale in riferimento alla individuazione di una situazione possessoria esclusiva in capo a G P. La corte territoriale avrebbe operato a riguardo una erronea interpretazione della scrittura privata dell'anno 2007, contenente una proposta di attribuzione di beni aziendali accessoria ad una promessa di cessione di quote, non stipulata nel termine essenziale previsto in atto, con conseguente inidoneità del titolo a costituire una attribuzione del furgone, in via esclusiva, a G P. Tanto che solo nel 2009 le parti erano addivenute ad un definitivo assetto di interessi, formalizzando una nuova cessione di quote ed una nuova attribuzione dei beni, che non sarebbe stata necessaria ove la precedente scrittura privata avesse avuto immediati effetti dispositivi. Di guisa che proprietaria del bene doveva ritenersi - sino al 2009 - la f P s.n.c. e legittimato a disporre del mezzo l'amministratore imputato, che ne deteneva le chiavi e che difatti lo aveva utilizzato per finalità aziendali. La corte territoriale era, pertanto, sul punto incorsa in un errore di interpretazione, al quEt1( era conseguita l'attribuzione alla parte civile del possesso sul bene.
2.3 Il terzo motivo introduce censure inerenti violazione della legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla dimostrazione del possesso, come sopra attribuito. I giudici
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