Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2023, n. 23928

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2023, n. 23928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23928
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ SS nato il [...] ad [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. IZ MA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/11/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 27/04/2021 del G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord, riducendo la pena inflittagli per il reato di rapina pluriaggravata. Deduce 1.1. "Violazione art. 628 3-4 co. c.p. in riferimento ad art. 606 lett. b) c.p.p.". Il primo motivo di ricorso si rivolge all'interpretazione dell'art. 628, comma quarto, cod.pen., al cui riguardo il ricorrente sostiene che il regime edittale ivi previsto non è applicabile nel caso in cui ricorrano più circostanze aggravanti tutte comprese nel n. 1 dell'art. 628, comma terzo, cod.pen., attesa l'omogeneità delle ipotesi ivi previste. In particolare, sostiene che ritenere l'applicazione dell'aggravante dell'art. art. 628, comma 4, cod.pen. quando ricorrono più circostanze aggravanti tra quelle previste dall'art. 628, comma terzo, n. 1 cod.pen., comporta la «previsione di un ulteriore aumento di pena, per effetto di un'aggravante ad effetto speciale che inasprisce una pena già aggravata da altra circostanza ad effetto speciale», così configurando «un fenomeno normativo affatto sconosciuto al nostro ordinamento». 1.2. "Violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. - 125 3° co. cpp, in riferimento ad art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.". Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente censura la motivazione sottesa alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., al cui riguardo osserva che «la valutazione operata dalla Corte di appello in ordine alla "congruità dell'offerta riparatoria", sottrae al giudizio del danneggiato dal reato la possibilità di ritenere congrua ed adeguata l'offerta formulata dal reo;
nel caso in esame, come contraddittoriamente risulta dalla motivazione della sentenza, il danneggiato ha ritenuto congrua la somma offerta a titolo risarcitorio, tanto da rilasciare quietanza al difensore dell'imputato».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che le ipotesi di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod.pen. sono considerate in maniera unitaria e omogenea dal

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi