Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 96

CASS
Sentenza
8 gennaio 1999
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Sentenza
8 gennaio 1999

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Massime • 1

Il commissario liquidatore che rivendichi in giudizio diritti già esistenti nel patrimonio dell'impresa successivamente posta in liquidazione al fine di acquisire a tale patrimonio attività spettanti indipendentemente dal dissesto, non assume (al pari del curatore fallimentare) la qualità di terzo, bensì quella di "avente causa", che si trova, pertanto, nella medesima posizione dell'impresa, con la conseguenza che le disposizioni di cui agli artt. 2702 cod. civ., 214, 215 cod. proc. civ., dettate in tema di efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta (o che debba considerarsi tale) trovano applicazione anche nei suoi confronti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 96
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 96
Data del deposito : 8 gennaio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
" Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
" Vincenzo FERRO >>
" Ugo Riccardo PANEBIANCO >>
" Giuseppe SALMÈ rel. >>
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SUD APPALTI s.p.a., in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monserrato 34, presso l'avv. Giuseppe Gueli che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso in unione con l'avv. Giacomo Antonelli,
ricorrente contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della PROVINCIA di ROMA, in persona del commissario straordinario, elettivamente domiciliato in Roma, via Ruggero di Lauria 24, presso l'avv. Vincenzo Aquino, che lo rappresenta e difende per procura speciale per atti notaio Franco Bartolomucci di Roma del 29 agosto 1996, rep. n^ 235774, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 21 maggio 1996. Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 29 settembre 1998 dal cons. Giuseppe Salmè;

sentito l'avv. Aquino per l'IACP;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e il rigetto degli altri. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 luglio 1989 la Sud Appalti s.p.a. ha convenuto in giudizio l'IACP di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 957.019.476, a titolo di premio per l'anticipata consegna di settantaquattro alloggi costruiti in esecuzione di un contratto d'appalto del 5 aprile 1984, e della somma di L. 205.761.600, per rimborso del costo aggiuntivo relativo alla custodia di detti appartamenti già ultimati, derivante dal ritardo di 330 giorni con il quale era stato effettuato il collaudo. L'Istituto ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia deferita agli arbitri, e, nel merito, ha sostenuto che la domanda era infondata.
Con sentenza non definitiva del 19 dicembre 1990 il tribunale di Roma ha rigettato l'eccezione di incompetenza e con sentenza definitiva del 29 ottobre 1993, lo stesso tribunale ha accolto la domanda, limitatamente alla condanna dell'IACP al pagamento della somma di L.39.905.280.
La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello di Roma. La corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che, in ordine alla domanda di pagamento del premio per anticipata consegna degli immobili costruiti (o premio di incentivazione), effettivamente l'art. 21 del capitolato speciale di appalto conteneva una correzione manoscritta con la quale era stato specificato che la concessione di detto premio costituiva "una facoltà dell'istituto appaltante", ma tale correzione era vincolante per le parti, innanzi tutto perché il capitolato speciale costituisce un semplice allegato al contratto, che non deve essere redatto in forma pubblica amministrativa. Poiché, d'altra parte, in primo grado non c'era stato un esplicito disconoscimento della scrittura privata, la stessa doveva considerarsi riconosciuta e quindi per invalidare la correzione manoscritta era necessario proporre la querela di falso. Nè il commissario liquidatore, rispetto all'esercizio dei diritti già compresi nella procedura concorsuale, al pari del curatore fallimentare, può essere considerato terzo essendo piuttosto un avente causa dalla società in bonis. Inconferente era anche il richiamo dell'art. 1341 c.c., in quanto, l'eventuale nullità della clausola, per violazione di detta norma, avrebbe travolto l'intera previsione del premio incentivante, che, ai sensi dell'art. 10 della legge 741 del 1981 il committente non era obbligato a inserire nell'appalto, e non la sola facoltatività. In difetto di qualsiasi divergenza tra la lettera e lo spirito dell'accordo intervenuto tra le parti ben poteva il giudice fermarsi al senso letterale della clausola, senza ricorrere neppure ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1366 e 370 c.c. In ordine alla domanda relativa alle spese di custodia degli appartamenti la corte territoriale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale, l'impresa era obbligata a fornire la garanzia e la manutenzione gratuita degli appartamenti fino all'approvazione del collaudo e quindi l'obbligo di custodia, strumentale rispetto agli obblighi espressamente pattuiti, doveva ritenersi contrattualmente previsto a carico

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