Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2018, n. 49976

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2018, n. 49976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49976
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
nei confronti di :L L, nato il 29/03/1974;
Avverso l'ordinanza n. 6613/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 14/12/2017;
Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. A M;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M P, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/12/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Trapani del 23/10/2017, con la quale era stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di dichiarare delinquente abituale L L e di applicare al medesimo la misura di sicurezza della Casa di Lavoro. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che la decisione era stata assunta sulla scorta della considerazione che la pena detentiva cui era sottoposto il L aveva ancora una scadenza molto lontana (e cioè era fissata all'anno 2024), per cui non era possibile effettuare una valutazione di attualità della pericolosità sociale che giustificasse lo status di delinquente abituale con le sue conseguenze: invece il Procuratore Generale impugnante aveva sostenuto la natura dichiarativa di quella pronunzia alla luce della sussistenza della condizioni previste dalla legge ex art 102 cod.pen.;
invece il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto che la distinzione tra momento deliberativo e momento applicativo sostenuta dal predetto Procuratore Generale appellante - pur se trovava conforto nella giurisprudenza della Corte Suprema - era un'estensione non condivisibile dei principi vigenti in materia di misure di prevenzione, poiché la funzione rieducativa e risocializzante della misure di sicurezza imponeva l'accertamento di tutte le condizioni per dichiarare la delinquenza abituale, tra cui appunto anche la pericolosità sociale attuale;
pertanto, un simile accertamento aveva un senso soltanto se effettuato in un momento temporale prossimo all'applicazione della misura di sicurezza stessa, mentre in precedenza avrebbe potuto rivelarsi inutile per gli effetti rieducativi degli strumenti dell'espiazione carceraria.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che la valutazione richiesta ex art 102 cod.pen. richiedeva la ricorrenza di due presupposti, entrambi riscontrabili nella fattispecie, e non anche la verifica della attuale pericolosità sociale, per come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema n. 10 del 1987 nonché dalla sentenza della Sezione 1 n. 2698 del 2010, per cui non poteva sovrapporsi il momento deliberativo con quello esecutivo, il quale si giovava della costante rivalutabilità del giudizio.

3. Il P.G. in sede chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: tuttavia si rendono necessarie diverse precisazioni. Nella fattispecie, non viene contestata l'esistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di abitualità a delinquere del condannato L L. Il Tribunale di Sorveglianza, nel respingere l'appello del Procuratore Generale, ha
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