Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2011, n. 28683
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e i loro familiari, il beneficio di tre scatti di anzianità aggiuntivi, previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 3 agosto 2004 n. 206, nella sua originaria formulazione (applicabile "ratione temporis"), dev'essere calcolato al momento della maturazione del trattamento pensionistico, e non al momento della sua liquidazione, analogamente a quanto previsto per il distinto beneficio dell'attribuzione di due anni di ratei di pensione, di cui all'art. 5, quarto comma, della medesima legge riconosciuto agli eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità. Ciò non toglie che il trattamento pensionistico debba essere costantemente perequato ai sensi dell'art. 7 della legge citata.
Sul provvedimento
Testo completo
I T IT IR D E T N E S E - I L L O B E T N E S E - AULA 'A' 28 6 83 .11 E N IO Z A R T S I G E R E Oggetto T N REPUBBLICA ITALIANA E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 4343/2007 SEZIONE LAVORO R.G.N. 5619/2007 Cron.28683 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. GUIDO VIDIRI Consigliere Ud. 05/10/2011 Dott. ALESSANDRO DE RENZIS PU Rel. Consigliere - Dott. NN AMOROSO Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4343-2007 proposto da: VA IO RI, SU NN, SU PE, NO EN in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso 10 studio BENEDETTI MARIO, rappresentati e difesi dell'avvocato dagli avvocati NO EN, NO SALVATORE, giusta delega in atti;
2011 - ricorrenti 2895
contro
I.N.P.D.A.P., ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso 10 studio dell'avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACCHERO ROBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, A.S.L. 3 GENOVESE, MINISTERO DELLA DIFESA E PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA, AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL' INTERNO;
intimati sul ricorso 5619-2007 proposto da: MINISTERO DELL' INTERNO e del MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri in carica, e della - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA, PREFETTURA in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
controricorrenti e ricorrenti incidentali ·
contro
NN, VA IO RI, SU PE, SU elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTI MARIO, rappresentati e difesi dagli avvocati NO EN, NO SALVATORE, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 'PUBBLICA ASL/3 di GENOVA;
intimati - avverso la sentenza n. 221/2006 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 03/02/2006 R.G.N. 542/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2011 dal Consigliere Dott. NN AMOROSO;
udito l'Avvocato GIACCHERO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 4343 07 5619 07 ... ud.5 ottobre 2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. C on ricorso depositato in data 26 febbraio 2006 la sig. NN MA IU, vedova dell' appuntato dei Carabinieri Antonino SU, e i due figli IO SU e SE SU, entrambi figli orfani dell'appuntato dei Carabinieri Antonino SU, convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPDAP per sentir accertare il loro diritto ai benefici di cui alla legge n. 206/2004 in. favore del terrorismo e dei loro superstiti. Chiedevano in particolare in favore della vedova, sig.ra MA NN IU: a) l'accertamento del diritto alla liquidazione della pensione in misura pari al trattamento spettante al de cuius, incrementato del 7,5% e per l'effetto la condanna delle amministrazioni convenute all'elevazione della misura della pensione dall'agosto 2004 dall'importo di € 2.341.39 all'importo di € 2.530.16: in alternativa a quanto sopra. qualora dalle informative-acquisite dal Comando Generale dei Carabinieri fosse risultato più favorevole il beneficio del trattamento economico della qualifica superiore, l'accertamento del diritto della vedova alla liquidazione della pensione in base al trattamento de lla qua lifica superiore, s pettante ex comma 2 de ll'art. 2 de ¡la legge n. 336/1970, e la condanna delle amministrazioni convenute, in solido o come meglio, ad elevare la misura della pensione dali' agosto del 2004, sulla base di detta liquidazione;
b) la condanna delle convenute al pagamento a favore della vedova della differenza tra quanto, corrisposto per speciale elargizione, ossia £ 150.000.000, e quanto dovuto in base alla legge 206/04, ossia £ 200.000,00, e dunque la condanna delle amministrazioni in solido al pagamento di € 122.531,46, con gli interessi e la rivalutazione per il periodo successivo al 26 ottobre 2004;
c) l'accertamento del diritto della vedova a duc annualità di pensione, ex art. 5 co. 4° della legge, nella misura della pensione aggiornata al 2004 e con il trattamento della qualifica superiore e la conseguente condanna delle convenute al pagamento di € 18.926.06 ossia la differenza tra quanto spettante (€ 68.784,16) e quanto già percepito, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 407/98 (ossia € 46.858,10);
d) la condanna delle amministrazioni convenute a corrispondere alla vedova l'assegno vitalizio, soggetto a perequazione automatica, nell'importo mensile di € 1.033,00, oltre 4343 075619_07 r.g.m. 3 ud. 5 ottobre 2011 l'assegno vitalizio di € 500.00. Chiedevano inoltre in favore dei figli superstiti: a) la condanna delle convenute al pagamento in favore dei figli ricorrenti alla quota di due annualità di pensione dovute in € 10.964.02 per ciascun figlio, per complessivi €. 21.928.05;
b) la condanna delle convenute al pagamento in favore dei figli ricorrenti dell'assegno vitalizio ex art. 5 co. 3° legge n. 206/2004. Infine chiedevano in favore delle parti ricorrenti: a) la condanna degli enti convenuti a corrispondere a parte ricorrente, ex art. 3, primo comma della legge 206/04, dieci mensilità dell'accertata pensione/retribuzione, a titolo di incremento del trattamento di fine rapporto, e quindi l'importo di euro 25.301,60, nonché alla ulteriore riliquidazione del trattamento stesso sulla base della differenza retributiva derivante dalla qualifica superiore, alternativamente all'applicazione di 3 scatti di anzianità, per tutti gli anni utili, compresi i dieci aggiuntivi di cui al disposto degli artt. 2 commi 1 e 3 comma 1;
b) la condanna del Ministero dell'Economica e delle Finanze, del Ministero della Salute, in solido o come meglio, a rimborsare ai ricorrenti, ciascuno