Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21117

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di accertamento con adesione è esclusa qualsiasi possibilità di revisione, dopo la stipula dell'accordo, stante la sua immodificabilità. Infatti, va distinto il momento della conclusione dell'accordo, che si realizza con la sua sottoscrizione, da quello del suo perfezionamento, che attiene al completamento della fattispecie e cioè alla compiuta esecuzione dell'obbligazione scaturente dal concordato, dovendo ribadirsi sul punto che la reviviscenza dell'efficacia dell'originario avviso di accertamento (a cui ha fatto seguito il concordato) nel caso di mancato adempimento (perfezionamento) dell'accordo costituisce previsione posta a garanzia del fisco e il successivo inadempimento (perfezionamento) giustifica l'adozione da parte dell'ente impositore dei normali mezzi di coercizione, senza porre nel nulla l'accordo, con la conseguenza che dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione) il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile, non per ragioni di tempestività, ma perché l'avviso con adesione, non impugnabile produce le obbligazioni sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo. Pertanto, quando l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che il concordato si sia concluso, l'accertamento così definito, mediante anche la fissazione del quantum debeatur, diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo come prescrive il Decreto Legislativo n. 218 del 1997, art. 2, comma 3.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2022, n. 21117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21117
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale di Torino rigettava l'appello avanzato dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 224/17/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva, a sua volta, previa riunione dei due giudizi, dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal ricorrente contro l'ingiunzione di pagamento n. (------) e l'avviso di pagamento n. (------), con cui l'ente comunale aveva chiesto la corresponsione della somma di 49.293,58 Euro, quale differenza tra l'importo versato dalla contribuente di 146.275,86 Euro e quello di 195.251,00 Euro, quest'ultimo ritenuto, invece, dovuto dal Comune in base agli accertamenti con adesione sottoscritti dalla ricorrente, a titolo di TARSU relativamente agli anni di imposta 2005/2009 per il possesso dei locali siti a Torino, alla Via Cernaia n. 23, da parte del Comando della Scuola Allievi Carabinieri "Cernaia" di Torino.



1.1. Il Giudice regionale osservava, nello specifico, che la pretesa si fondava su di un concordato cd. ex ante (predisposto cioè prima dell'avviso di accertamento ed allo scopo di evitare la sua emissione) relativo ad un credito (TARSU) per il quale era previsto l'obbligo di iscrizione a ruolo, da considerarsi a mente del regolamento comunale, art. 23, una volta sottoscritto dalle parti, atto definitivo e non impugnabile.

Per tale via, respingeva l'eccezione del Ministero, che aveva, invece, sostenuto il mancato perfezionamento dell'accordo in ragione dell'omesso pagamento di quanto previsto nell'accertamento con adesione, considerando, altresì, il Giudice a quo che, nell'ipotesi di pagamento dilazionato, il regolamento comunale, art. 21, stabilisce che la cartella esattoriale prevede le scadenze di pagamento "oltre le quali può essere concesso una ulteriore dilazione... che pagata si ricollega alla cartella".



1.2. Sotto altro profilo, la Commissione regionale, nel ribadire la non impugnabilità del menzionato accordo, negava la possibilità di una sua revisione in ragione delle contestazioni avanzate dalla ricorrente sia in ordine alla parcellizzazione della tassazione, che in merito all'erronea sottoposizione a tassazione di talune aree (alloggi di servizio e cortile) della caserma, assumendo, infine, che le sanzioni applicate ricevevano giustificazione in ragione delle differenze tra le superfici dichiarate e quelle accertate nella proposta concordataria accettata.



2. Avverso tale sentenza il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite servizio postale in data 14 luglio 2015, formulando otto motivi di impugnazione.



3. Resisteva con controricorso, notificato il 15/18 settembre 2015, il Comune di Torino, il quale ha, altresì, depositato in data 7 aprile 2022 memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Le ragioni della decisione



1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50 e il Regolamento delle entrate tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che erroneamente la Commissione regionale aveva ritenuto perfezionato l'accertamento con adesione, non avendo la ricorrente provveduto al pagamento delle somme ivi stabilite, con la conseguenza che tutti gli atti impositivi adottati sulla sua base (anzichè sulla scorta di un necessario nuovo accertamento) dovevano ritenersi nulli.



1.a. la ricorrente lamentava, in particolare, che l'interpretazione fornita dalla Commissione regionale non aveva considerato che, a mente del regolamento comunale, art. 23, "nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata" (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo, quindi, che la tesi del Giudice regionale (secondo cui per il perfezionamento dell'accordo era sufficiente l'accordo sottoscritto dalle parti) si basava su di un isolato precedente della Corte di Cassazione (e cioè la sentenza n. 10086/2009), che risultava, da un lato, smentito dalla successiva giurisprudenza del Giudice di legittimità e, dall'altro, non conforme a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 53 del 15 marzo 2002, secondo cui l'accertamento si perfeziona con il pagamento delle somme dovute.



2. Con la seconda doglianza, il Ministero deduceva la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1 e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50 e il Regolamento delle entrate tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. D, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, questa volta sostenendo che "l'assunto secondo cui l'avviso di pagamento bonario è inoppugnabile in quanto fondato su un concordato "ormai" definitivo, è viziato dall'erroneità del presupposto" (v. pagina n. 23 del ricorso).



3. Con la terza doglianza, il ricorrente contestava la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata "sembra dare per scontato che l'avviso bonario sia comunque un atto impositivo che onera il contribuente di autonoma impugnativa" (v. pagina 24 del ricorso).



4. Con il quarto motivo di ricorso, il Ministero si duoleva della violazione e falsa applicazione, ancora una volta, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1 e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50, e con il Regolamento Entrate Tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, nella parte in cui il Giudice a quo aveva dato per assunta la definitività del concordato, senza entrare nel merito delle contestazioni avanzate avverso l'accertamento, così riproponendo sul punto le obiezioni già sviluppate con la prima censura.



5. Con la quinta doglianza, il ricorrente rimproverava al Giudice regionale la violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, in combinato disposto con il Regolamento per l'applicazione della Tarsu del Comune di Torino n. 210 del 1994, art. 14, lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che un compendio immobiliare con destinazione unitaria non può essere - ai fini della individuazione della aliquota Tarsu da applicare - parcellizzato in più unità, dovendo, invece, soggiacere ad una sola aliquota, da individuarsi a seconda della categoria catastale di appartenenza.



6. Con il sesto motivo di ricorso, l'istante assumeva la violazione e la falsa applicazione sempre del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 1, e art. 9, in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 50 e il Regolamento delle entrate Tributarie della Città di Torino 6 dicembre 1999, n. 267, art. 23, lett. d), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e nella parte in cui la Commissione regionale aveva respinto le censure circa la tassazione degli alloggi di servizio e del cortile, richiamando sul punto tutte le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso in merito alla non definitività del concordato.



7. Con il settimo motivo di impugnazione, il Ministero lamentava l'omessa motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che "incontestata tra le parti la natura di Caserma dell'edificio, come pure di cortile dell'area interna e di alloggi di civile abitazione per alcune superfici meglio indicate nella denuncia: la questione su cui la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi era solamente l'individuazione dell'aliquota fiscale da applicare a ciascuna di esse (trattandosi di distinti compendi immobiliari omogenei) tra quelle indicate nell'apposito Regolamento Comunale TARSU, nonchè - per quanto attiene in particolare al cortile interno della Caserma - alla non assoggettabilità alla TARSU" (così a pagina n. 35 del ricorso).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi