Cass. pen., sez. II, sentenza 30/07/2020, n. 23366

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/07/2020, n. 23366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23366
Data del deposito : 30 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ALI' Gianfranco nato a Locri 1'01/08/1982 avverso l'ordinanza emessa 1'11/10/2019 dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. L A;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D S, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11/10/2019, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale del 17/08/2019 con la quale era stata applicata ad A G la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui al capo 10 (illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513 bis cod. pen. aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. circoscritta alla condotta in danno di S R) e al capo 12 (previa riqualificazione dell'estorsione contestata in tentativo, con l'aggravante del metodo mafioso, in danno di S R, titolare di un'impresa di costruzioni).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame il difensore dell'indagato articolando due motivi con i quali ha eccepito: - violazione di legge (art. 1, 513 bis, 416 bis.1 e 629 cod. pen., 25 Cost.), dovendosi escludere il concorso formale fra i reati contestati in mancanza di un atto di concorrenza, elemento indefettibile della fattispecie di cui all'art. 513 bis cod. pen. così come stabilito dalle sezioni unite Guadagni del 28/11/2019 (per entrambe le ipotesi delittuose la condotta consisterebbe in una frase minacciosa rivolta all'imprenditore S, inidonea in sé a realizzare la turbativa della concorrenza) nonché vizio di motivazione circa l'aggravante del metodo mafioso, ritenuta applicabile in assenza di riscontri precisi, sulla base di suggestioni investigative;
- vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.) in ordine alla doppia presunzione cautelare di adeguatezza delle misura carceraria sulla base di una condotta priva di elementi riconducibili a dinamiche e contesti mafiosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

2. I gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 10) attengono ad una condotta violenta e minacciosa in danno di S R, titolare di un'impresa edile, per impedirgli di svolgere attività imprenditoriale all'interno del cimitero di Locri in un settore (quello delle onoranze funebri) nel quale operava la ditta del ricorrente, così alterando le regole concorrenziali del mercato di riferimento. Ha ritenuto a tal proposito il tribunale del riesame - dando atto di un "orientamento altalenante in merito alla qualificazione degli atti di concorrenza, posti a base della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 513 bis cod. pen." - di aderire all'interpretazione estensiva della nozione di atti di concorrenza illecita, non necessariamente tipizzati dalla previsione normativa di cui all'art. 2958 cod. civ. ma comunque idonei a turbare la libertà di iniziativa economica, purché effetto di un comportamento violento o minaccioso, riscontrabile nel caso in esame posto che la condotta intimidatrice contestata al capo 12 (la tentata estorsione in danno dello stesso Schipirra) avrebbe compromesso anche il bene giuridico tutelato dall'art. 513 bis cod. pen. inserito nell'ambito dei delitti conto l'economia e, in particolare, l'industria ed il commercio (pag. 7 dell'ordinanza impugnata).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi