Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2023, n. 05777

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2023, n. 05777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05777
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 19128/2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
-ricorrente -

contro

R D, nato a Londra (Regno Unito) il 6.6.1969 e residente in 8 Chcmin Des Lombardes, VERSOIX - CH1290 (Svizzera), C.F.: DMCRRI69H06Z114D, assistito e difeso dall' Avv. T D l ( C.F. : DCVTNO72M04H5011), nato a Roma il 4.8.1972, ed elettivame nt e domiciliato presso lo stesso in 00185 Roma, al Viale Castro Pretorio n. 122 Imposta successioni – Qualità erede – Soggetto estromesso (Studio Pirola Pennuto Zei Associati), giusta procura speciale del 30.8.2016, autenticata nella firma dal Notaio J W in Gine vr a (Svizzera), munita di apostille indata 31.8.2016 al n. 1568 ;
-controricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 224 /20 1 6 emessa d a l la CTR di Milan o in data 19/01/2016e non notif icata ;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel 10/01/2023 dal Consigliere Dott. A P;
udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott.ssa A M S , che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato;
uditi l’Avv. R G per l’Agenzia delle Entrate e l’Avv. Di I T per il resistente. Ritenuto infatto 1. D M R proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta sulle successioni per l’anno 2010 il cui pagamento gli era stato richiesto nella qualità di erede di De Mico Bruno.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che, in sede di pubblicazione del testamento pubblico del de cuius De Mico Bruno (con il quale questi aveva nominato erede universale la seconda moglie Vanna Rambelli ed aveva assegnato alla figlia De Mico Alessandra Roberta Francesca un legato di 20 milioni di euro, oltre ad una donazione di 1 milione di euro), il figlio Robert aveva rinunciato espressamente alla sua impugnativa, anche relativamente alla quota di legittima, e che il contribuente aveva dimostrato di non essere erede, che nel suo patrimonio non era mai entrato nulla dalla presunta eredità e che la “solidarietà” fra eredi non poteva essere estesa a chi erede non era.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. D M R ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato fondato su quattro motivi. In prossimità dell’udienza pubblica, il resistente ha depositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 476, 477, 478, 1362, 1363 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la rinuncia ai propri diritti successori da parte del contribuente si poneva in rapporto di sinallagmaticità con la rinuncia all’azione di riduzione operata dalle altre due legittimarie, così configurandosi come atto di cessione dei diritti successori, rilevante quale accettazione tacita di eredità ai sensi dell’art. 478 c.c.. 1.1. Il motivo è infondato. In tema di successioni mortis causa, ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che
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