Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16340

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16340
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A Y nato a SETTAT( MAROCCO) il 21/04/1990 avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissib ità del ricorso ..741 1

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di A Y, in relazione al delitto previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Bernalda il 26 novembre 2019, la pena sospesa di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. Y A propone ricorso censurando, con il primo motivo, la sentenza per violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt.173, 444, 446, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art.178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen., nonché dell'art.6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per non avere il giudice previamente accertato se la volontà dell'imputato fosse quella di patteggiare oppure se, non conoscendo la lingua italiana, la manifestazione di volontà non fosse consapevole e fosse, quindi, suscettibile di revoca. Avendo la Corte di cassazione escluso che il patteggiamento possa ricondursi alla categoria dei negozi bilaterali di diritto privato o di diritto pubblico, il giudice deve verificare ai sensi dell'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. quale sia la volontà delle parti, mentre nel caso concreto tale verifica non è stata effettuata, privando l'imputato, che per problemi di lingua non si era reso conto degli effetti che sarebbero derivati dall'accesso al rito speciale, del diritto di essere giudicato con il rito ordinario. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 421,444 cod. proc. pen. e 6 CEDU. In particolare, nel caso in esame, l'imputato aveva espresso la volontà di revocare la richiesta di patteggiamento e aveva ottenuto l'assenso del pubblico ministero, tanto che l'organo dell'accusa aveva chiesto il rinvio a giudizio;
tuttavia il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha successivamente invitato il pubblico ministero a precisare meglio la propria richiesta, cosicché la pubblica accusa ha chiesto di procedere con l'originaria istanza di patteggiamento. Avendo il pubblico ministero formalizzato una richiesta di rinvio a giudizio, la rinuncia dell'imputato al patteggiamento, condivisa dal pubblico ministero, non era più ritrattabile per mutuo consenso delle parti alla revoca. In particolare, era stato riconosciuto all'imputato il diritto ad ottenere la traduzione degli atti processuali in lingua araba per cui il giudice avrebbe dovuto verificare se la rinuncia al patteggiamento fosse dipesa da un maturato ripensamento originato da una comprensione successiva di quanto si andava a concordare con il pubblico ministero e, in ogni caso, ritenere tale rinuncia, accettata dal pubblico ministero, non ritrattabile.
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