Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2018, n. 17015
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La Corte di cassazione può ricondurre entro il paradigma dell'art. 2043 c.c. le condotte, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., dedotte dal ricorrente a sostegno dell'azione risarcitoria, purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio del potere di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda così come definita nelle fasi di merito. (Principio applicato dalla S.C. in un giudizio, promosso dal pilota di un rimorchiatore per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi durante la navigazione, in cui il giudice di merito aveva erroneamente attribuito alla sola condotta del danneggiato l'eziologia dell'evento dannoso).
La particolare efficacia probatoria attribuita dall'art.178 cod.nav. alle annotazioni sul giornale nautico – le quali hanno valore di atto pubblico, se compiute dal capitano nell'adempimento delle funzioni pubblicistiche di cui all'art. 296 cod.nav., e di scrittura privata, se riguardano la condotta della nave e gli eventi di viaggio – rende inoperanti le limitazioni di cui all'art. 2710 c.c., ma non vincola il giudice nell'apprezzamento dei fatti con esse attestati, inerenti tanto all'esercizio nautico quanto alla navigazione.
L'evento straordinario di cui agli artt. 182 e 304 cod.nav. - il cui verificarsi impone la redazione di apposita relazione da parte del comandante della nave e l'avvio della procedura di verificazione di cui all'art. 584 cod.nav. - non si identifica con i soli sinistri marittimi, ma comprende anche gli accidenti della navigazione, atteso che la funzione della relazione è quella di precostituire elementi probatori di fatti anomali, volontari o fortuiti, avvenuti durante la navigazione, integranti cause di esonero da responsabilità del comandante.
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE 1 70 15-2018 1 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pilota di nave LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Incidente occorsogli TERZA SEZIONE CIVILE nell'espletamento della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: propria attività - Dott. ROBERTA VIVALDI Presidente Riconducibilità al cd ConsigliereDott. LUIGI A SANO "'evento straordinario" Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI ex artt. 182 e 304 Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA cod. nav. Sussistenza Rel. Consigliere Dott. S G GUIZZI "Evento straordinario" ha pronunciato la seguente - Difetto di verificazione SENTENZA Conseguenze sul ricorso 28715-2014 proposto da: Risultanze dei giornali CUTUGNO SALVATORE, elettivamente domiciliato in nautici - Asserita ROMA, VIA DELLE FORNACI 43/5, presso lo studio о loro б inutilizzabilità dell'avvocato V SSONE, che lo rappresenta in sede processuale e difende unitamente all'avvocato C C Esclusione giusta procura speciale in calce al ricorso;
Ragioni Risultanze - ricorrente dei giornali 2017 nautici
contro
Efficacia 2215 probatoria RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581 in persona Nei limiti santici dell'Avvocato VINCENZO SICA che ne è l'institore, dall'art. 2702 cod.civ. elettivamente domiciliata in ROMA, V.AURELIANA 25, Esclusione 1 Pilota di presso lo studio dell'avvocato MARIAFEDERICA DI nave - Incidente LIBERO, che la rappresenta e difende giusta procura occorsogli nell'espletamento speciale a margine del controricorso;
della pria NAVIGAZIONE SRL in persona attività CALABRIA DI Applicazione dell'amministratore unico DOMENICO SERGI, dell'art.2087 cod.civ. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, Esclusio ne riconduzione presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, all'art. 2043 cod. civ. - che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Sussistenza FRANCESCO SOFIA giusta procura speciale a margine Riqualificazione operata del controricorso;
dalla Corte - controricorrenti di Cassazione Condizioni eavversO la sentenza n. 2024/2014 della CORTE limiti D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2014;
R.G.N. 28715/2014 Cron. 17015 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO Rep. GIAIME GUIZZI;
Bd. 15/11/2017 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PU Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto dei motivi da 1 a 9;
accoglimento dei motivi da 10 a 13;
udito l'Avvocato PAOLO PUGLIARO per delega;
udito l'Avvocato MARIA FEDERICA DI LIBERO;
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FATTI DI CAUSA
1. Salvatore C ricorre per cassazione, sulla base di tredici motivi, avverso la sentenza n. 2024/14, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma il 26 marzo 2014 nelle forme di cui all'art. 281- sexies cod. proc. civ., che rigettando il gravame da esso esperito contro la sentenza n. 1294/08, del 17 gennaio 2008, del Tribunale di Roma - ha respinto la sua domanda di risarcimento danni, avanzata nei confronti delle società Calabria di Navigazione S.r.l. (d'ora in poi, "Calabria") e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (d'ora in poi, "RFI"), relativamente al sinistro occorsogli a Messina il 2 luglio 1999, a bordo del rimorchiatore "Strenuus", ove prestava servizio nella sua qualità di pilota di porto.
2. Riferisce, in punto di fatto, il C di aver adito il Tribunale capitolono deducendo quanto segue, ovvero di essere stato violentemente colpito nelle condizioni di tempo e di luogo sopra - indicate, mentre pilotava la manovra di uscita dal porto messinese di due dragamine della Marina Militare, affiancati allo “Stenuus” (armato dalla società Calabria), a propria volta trainato di poppa dal rimorchiatore "Macistone" dal cavo di traino che collegava i due - rimorchiatori. All'origine di tale movimento, che poneva il cavo dapprima in brusca tensione e poi in "bando", nonché infine nuovamente in tensione, sarebbe stato il moto ondoso provocato dal passaggio del traghetto "Selinunte Jet" (armato dalla società RFI), presente anch'esso nelle acque portuali, sebbene assumeva l'odierno ricorrente in violazione dell'ordinanza con cui, in quello - stesso 2 luglio 1999, la locale Capitaneria di Porto disponeva, a carico di tutte le navi in entrata ed uscita dal porto, di attendere a distanza di sicurezza, fuori delle acque portuali, l'uscita del convoglio trainato dal "Macistone". 3 Convenute in giudizio con citazione notificata il 6 febbraio 2001 - le società Calabria e RFI, per conseguirne la condanna al ristoro dei danni subiti, il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dal C nei loro confronti, compensando integralmente le spese di lite (ad eccezione di quelle per la CTU, poste a carico dell'attore). Proposto gravame da esso C contro la decisione de primo giudice, la Corte romana nel rigettarlo - confermava la decisione impugnata, disponendo la compensazione delle spese di giudizio, salvo quelle della CTU, definitivamente poste a carico di parte attrice. In particolare, il giudice d'appello, sul presupposto che i giornali di bordo dello "Strenuus" e del "Macistone" non riferivano la circostanza del passaggio del "Selinunte Jet", ha ritenuto che siffatte risultanze potessero concorrere, unitamente agli altri elementi istruttori disponibili, alla formazione del giudizio, respingendo i motivi di appello tesi a negare l'efficacia probatoria dei giornali di bordo, per non essere stata effettuata la verificazione della relazione di evento straordinario ex art. 584 cod. nav., e ciò sul rilievo che tale procedimento si applichi ai soli "sinistri nautici", ai quali - secondo la Corte capitolina non sarebbe stato riconducibile l'incidente occorso - al C. Tanto premesso, "valutate comparativamente le risultanze del giornale nautico dei due natanti" e quelle delle prove testimoniali raccolte (che confermavano, invece, la suddetta circostanza del passaggio del "Selinunte Jet"), il secondo giudice ha ritenuto che "il manifesto contrasto tra le une e le altre" dovesse "essere sciolto a favore delle prime", anche in ragione della inattendibilità dei testimoni escussi, trattandosi di soggetti "sospettabili" a causa delle funzioni - espletate (Comandante del "Macistone" ed allievi Piloti che collaborarono fattivamente alle operazioni condotte sullo "Strenuus") – di aver “voluto sviare ogni sospetto di propria corresponsabilità nel - sinistro". Di conseguenza, una "volta esclusa la serie causale 4 prospettata dal C" come all'origine dei danni da esso patiti, la sentenza oggi impugnata ha ritento, "per esclusione", di "attribuire l'eziologia dell'evento" alla "manovra sollecitata dallo stesso" attore/appellante, e cioè all'effettuazione di “un'evoluzione di 180° per riportare la prua dello Strenuus in direzione del mare aperto", manovra che avrebbe "determinato in un primo tempo l'allentamento della tensione del cavo e quindi il repentino scoccare di esso, con il conseguente urto subito" dall'odierno ricorrente. Esclusa, dunque, su tali basi la responsabilità della società RFI, il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'armatrice società Calabria veniva motivato sul seguente rilievo. Ovvero, che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere interamente al C, sia per avere sollecitato una manovra la quale avrebbe potuto provocare lo scoccare del cavo, sia per essersi andato a posizionare proprio laddove tale evento avrebbe potuto manifestarsi (come poi accadde), negando, così, la Corte romana la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 2087 cod. civ., norma che a dire del già appellante ed odierno ricorrente avrebbe imposto alla predetta società "di dotare lo Strenuus di un passacavi attraverso il quale far scorrere il cavo in questione, sì da evitare che esso potesse brandeggiare e quindi scoccare". Difatti, secondo la Corte di Appello, quello intercorrente tra il pilota e l'armatore non sarebbe un rapporto di lavoro subordinato, bensì di prestazione d'opera, irrilevante essendo che egli, nel corso delle operazioni di pilotaggio, "venga a trovarsi temporaneamente inquadrato nell'equipaggio del natante" ove presta la propria attività.
3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione il C, sulla base - come detto - di tredici motivi, tesi a mettere in discussione il rigetto della domanda risarcitoria, i 5 primi nove, nei confronti della società RFI, i restanti quattro nei riguardi, invece, della società Calabria.
3.1. In particolare, presupposto comune ai primi quattro motivi è il rilievo secondo cui, anche a voler escludere ciò che, peraltro, il - ricorrente contesta, in particolare con i motivi di ricorso terzo e quarto che quello occorsogli fosse un "sinistro marittimɔ”, non - potrebbe negarsi che esso abbia pur sempre costituito un “evento straordinario", per il quale gli artt. 182 e 304 cod. nav. prescrivono l'obbligo di denuncia/relazione, con conseguente necessità che quest'ultima (ovvero la relazione) fosse sottoposta alla procedura di verificazione ex art. 584 cod. nav.. Infatti, solo una volta espletata la relazione ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo - appena richiamato - "i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse". Poiché, tuttavia, nella specie, siffatta procedura non ha avuto corso, le risultanze sia dei giornali nautici che della relazione di evento straordinario redatta dal comandante della "Strenuus" sarebbero secondo il ricorrente prive di valore probatorio, di - talché esse non potrebbero essere apprezzate a preferenza delle risultanze delle prove testimoniali. ai sensi3.1.1. Ciò premesso, con il primo motivo si denuncia dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. errore di diritto "in relazione agli artt. 182, 304 e 584 cod. nav.”, e ciò “per avere la Corte di Appello attribuito efficacia probatoria prevalente ai giornali di bordo (recte: giornali nautici) dei R/RI «Strenuus» e «Macistone>> ed alla relazione di evento straordinario del Comandante dello «Strenuus» in difetto di