Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 07898
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D C, nato a Nettuno il 19/8/1971 avverso la sentenza del 22/1/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G L;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021 la Corte d'appello di Roma, provvedendo, a seguito del rinvio disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte con la sentenza n. 12351 del 2020, limitato alla statuizione relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 3, cod. pen., sulla impugnazione proposta da C D nei confronti della sentenza del 30 gennaio 2014 del Tribunale di Velletri, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso D era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, e 61, comma 1, n. 3, cod. pen. (perché, in qualità di socio, amministratore di fatto e collaboratore della società Fucci Trasporti s.r.I., nonché quale conducente dell'autocarro IVECO Magirus, veicolo dotato di cassone ribaltabile trilaterale, non provvisto di sponde, trasportando sul medesimo una forca metallica per il braccio meccanico di una gru, senza idoneo ancoraggio, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, causava la morte di F M, la quale, alla guida di un'autovettura, proveniente dall'opposta corsia di marcia, veniva travolta dal carico dell'autocarro, che fuoriuscendo dalla sezione di sinistra del mezzo si proiettava contro l'auto, colpendola violentemente e penetrando nell'abitacolo, così cagionando lo sfacelo fratturativo del cranio e l'immediato decesso della persona offesa;in Nettuno, il 3/7/2008), ha rigettato l'appello, confermando la sentenza impugnata. 2. Anche avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione degli art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, per avere i giudici del rinvio disatteso le indicazioni fornite nella sentenza di annullamento circa l'indagine da compiere nell'accertamento della configurabilità della aggravante della colpa con previsione, in quanto la Corte territoriale aveva ribadito la configurabilità di tale circostanza aggravante esclusivamente in considerazione delle violazioni alle regole di condotta e delle condizioni, sia del mezzo (privo di sponda) sia delle corde sul pianale del veicolo, già considerate nella precedente sentenza di secondo grado e giudicate insufficienti nella sentenza di annullamento, in quanto fattori incidenti sulla astratta prevedibilità dell'evento ma non anche sulla sua prevedibilità in concreto. Il giudice del rinvio aveva, infatti, fondato l'affermazione della configurabilità della colpa con previsione sui medesimi elementi sui quali l'aggravante era stata desunta nella precedente sentenza di merito, costituiti dal mancato ancoraggio del carico, dalla velocità non adeguata e dalle condizioni del mezzo (in quanto privo .1n ly‘ 4 04' di parte della sponda laterale), oltre che sulle dichiarazioni rese dall'imputato, omettendo la necessaria indagine sulla rappresentazione dell'evento da parte dell'agente, seppure ritenuto insuscettibile di effettiva realizzazione, pur non essendovi elementi dai quali desumere la prevedibilità in concreto dell'evento da parte del ricorrente, in violazione dei criteri stabiliti nella sentenza di annullamento con rinvio e, dunque, di quanto disposto dall'art. 627 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'inadeguato esame del terzo motivo di appello, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che era stato ritenuto assorbito dalla Corte di cassazione dall'accoglimento del secondo motivo (relativo alla circostanza aggravante della colpa con previsione), e che i giudici del rinvio avevano esaminato omettendo di prendere in esame tutti i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., in particolare le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del ricorrente, e la condotta successiva all'evento, allorquando l'imputato aveva prestato soccorso alla vittima, valorizzando i precedenti penali del ricorrente, benché relativi a fatti depenalizzati e risalenti nel tempo. Ha lamentato anche l'omessa adeguata considerazione delle doglianze in ordine alla misura della pena, che era stata determinata considerando quale base di computo quella di cinque anni di reclusione ed era stata aumentata per la aggravante della colpa con previsione a sei anni, benché all'epoca di realizzazione della condotta, consumata il 3 luglio 2008, la pena per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. fosse compresa tra due e cinque anni di reclusione.
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