Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/03/2021, n. 05621

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/03/2021, n. 05621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05621
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 3259-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AUTOSTRADA TORINO SAVONA SPA, elettivamente 2020 domiciliata in ROMA, VIA G. P.

DA PALESTRINA

63, 4516 presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA BARBERO, VITTORIO BAROSIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 862/2016 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. A M;
Premesso che:

1.1a controversia attiene alla legittimità dell'atto di classamento in categoria D/1 di u n a cabina di trasformazione installata presso l'autostrada Torino Savona per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura (nella specie, una galleria);

2.1a CTR, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato e condiviso la sentenza di primo grado con la quale l'atto di classamento era stato ritenuto illegittimo dovendo la cabina essere accatastata in E/1 in quanto manufatto privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura autostradale ("un tutt'uno con l' impianto autostradale in quanto connesso e funzionale ad esso"), a sua volta accatastata nella categoria E/1;
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