Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/03/2021, n. 05621
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seguente ORDINANZA sul ricorso 3259-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro AUTOSTRADA TORINO SAVONA SPA, elettivamente 2020 domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, 4516 presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA BARBERO, VITTORIO BAROSIO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 862/2016 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 20/06/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. A M;Premesso che: 1.1a controversia attiene alla legittimità dell'atto di classamento in categoria D/1 di u n a cabina di trasformazione installata presso l'autostrada Torino Savona per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura (nella specie, una galleria);2.1a CTR, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato e condiviso la sentenza di primo grado con la quale l'atto di classamento era stato ritenuto illegittimo dovendo la cabina essere accatastata in E/1 in quanto manufatto privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura autostradale ("un tutt'uno con l' impianto autostradale in quanto connesso e funzionale ad esso"), a sua volta accatastata nella categoria E/1;