Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2024, n. 21049

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Massime1

La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2024, n. 21049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21049
Data del deposito : 27 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 13378/2022 Numero sezionale 1969/2024 Numero di raccolta generale 21049/2024 Data pubblicazione 27/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA - Presidente - CIVILE P.A. – ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA SO Dott. FR M. CIRILLO - Consigliere - Udienza del Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - 24/05/2024 – UP R.G.N. 13378/2022 Dott. OB SIMONE - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13378/2022 proposto da: RG NI, FR RR, NA OS, OB OS, ER AO, FO VI NZ, LV NZ, TI RC, OL RC, FR RC, LD GA, LE OS OT, DA OT, OL OT, RE NI e TR ZA, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to GIOVANNI MUSITANO (giovanni.musitano@avvocatirc.legalmail.it) e, quanto a TI RC e OL RC, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to GIANFRANCO FARINA BUSETTO (gianfranco.farinabusetto@ordineavvocatipadova.it);

- ricorrenti -

Numero registro generale 13378/2022 Numero sezionale 1969/2024 Numero di raccolta generale 21049/2024 Data pubblicazione 27/07/2024

contro

SO - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO CAPPONI (brunocapponi@ordineavvocatiroma.org), nonché dagli avv.ti GIULIANA MANTO (giuliana.manto@pec.consob.it) e ANNA ELISABETTA MUSY (annaelisabetta.musy@pec.consob.it);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3700/2021 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 18/05/2021;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 24/05/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. ALESSANDRO PEPE;
uditi difensori delle parti comparsi in udienza;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 18/5/2021, la Corte d'appello di Roma, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 22524/2019), in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto dalla SO e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la prescrizione del diritto azionato, tra gli altri, dai ricorrenti indicati in epigrafe, per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa dell'inosservanza, da parte della SO, dei doveri di vigilanza ad essa imposti dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'attività delle società A.C. RA & C. s.p.a. e Centro Milano Finanziaria s.p.a. alle quali i ricorrenti avevano consegnato a fini di investimento, in periodi compresi tra il 1988 e il 1994, i propri risparmi, successivamente perduti in conseguenza della 2 Udienza pubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13378/2022 Numero sezionale 1969/2024 Numero di raccolta generale 21049/2024 Data pubblicazione 27/07/2024 commissione, da parte degli esponenti delle anzidette società, di reati di appropriazione indebita e di bancarotta.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata nel corso del presente giudizio, residuasse in capo al giudice del rinvio il solo compito di verificare l'effettiva decorrenza o meno del termine di prescrizione quinquennale relativo ai crediti risarcitori vantati dagli interessati, avendo riguardo al dies a quo accertato in corrispondenza del fallimento della A.C. RA & C. s.p.a. (24 giugno 1994) (se non dal successivo termine di 60 giorni dalla data del fallimento previsto dalla legge fallimentare per la presentazione, da parte del curatore, della relazione di cui all'art. 33 legge falli. al giudice delegato), tenendo conto delle costituzioni di parte civile eventualmente effettuate dagli interessati nei processi penali instaurati nel 1997 dinanzi al Tribunale di Milano e nel 2001 dinanzi al Tribunale di Roma.

3. Ciò posto, la corte territoriale, rilevato che i ricorrenti indicati in epigrafe si erano costituiti parti civili unicamente nel processo penale davanti al Tribunale di Milano nel 1997, ha dichiarato prescritti i loro diritti al risarcimento del danno, condannandoli alla restituzione, in favore della SO, di quanto dagli stessi percepito a tale titolo.

4. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, IO NI, CE OR, EN MP, RT OS, ER GI, FO LV ZA, SI ZA, IN LI, PA LI, CE LI, LD LL, EN RO TT, IE TT, OL TT, RE VE e IE TA propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione.

5. La SO resiste con controricorso. 3 Udienza pubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13378/2022 Numero sezionale 1969/2024 Numero di raccolta generale 21049/2024 Data pubblicazione 27/07/2024 6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, con assorbimento dell'esame dei restanti motivi.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2943, 2945 e 2947 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizione dedotti nelle fasi di merito, individuati nelle costituzioni di parte civile nel procedimento penale celebrato a Milano nel 1997 e in quello celebrato a Roma nel 2001, fossero dotati di mero effetto istantaneo, e non già di un effetto interruttivo-sospensivo permanente della prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza del processo penale in cui detta costituzione di parte civile era stata spiegata.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, da parte del giudice del rinvio, della lex specialis costituita dalla pronuncia di legittimità emessa nel corso del presente giudizio (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, avesse considerato gli atti interruttivi della prescrizione dedotti nelle fasi di merito (individuati nelle costituzioni di parte civile nel procedimento penale celebrato a Milano nel 1997 e in quello celebrato a Roma nel 2001) come ad effetto istantaneo e non interruttivo-sospensivo permanente della prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza del processo penale in cui detta costituzione si parte civile è stata spiegata. 4 Udienza pubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13378/2022 Numero sezionale 1969/2024 Numero di raccolta generale 21049/2024 Data pubblicazione 27/07/2024 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata (relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.) per aver il giudice del rinvio reso una motivazione attraverso una mera apparenza argomentativa, indicando gli elementi del proprio ragionamento senza una approfondita disamina logico-giuridica, laddove premesso il corretto assunto logico-giuridico portato dalla sentenza di legittimità n. 22524/2019 per cui “l'interruzione del 2001 è utile soltanto se un atto interruttivo è stato realizzato già nel 1997”, fa discendere l'assunto erroneo che la Corte di cassazione avrebbe “considerato gli atti interruttivi dedotti nelle fasi di merito (cioè le costituzioni di parte civile del 1997 e del 2001) ad effetto istantaneo e non interruttivo-sospensivo”, così escludendo dal novero degli aventi diritto al risarcimento anche coloro che si erano costituiti parti civili, unicamente, nel processo penale avanti al tribunale di Milano nel 1997. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1310, 727 e 757 c.c. (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), per aver il giudice del rinvio condannato le signore LI IN e LI PA, intervenute sin dal giudizio di prime cure nella loro qualità di eredi per quota indivisa del signor LI DI, alla restituzione delle rispettive quote ereditarie e ciò per non aver asseritamente interrotto la prescrizione anche con la costituzione di parte civile del 2001 effettuata, invece, dai coeredi LI CE e ON RI (che avevano invece presentato la costituzione di parte civile del 2001, senza indicazione della qualità ereditaria), tenuto conto che i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote ma entrano a far parte della comunione ereditaria. 5 Udienza pubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13378/2022 Numero sezionale 1969/2024 Numero di raccolta generale 21049/2024 Data pubblicazione 27/07/2024 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio reso una motivazione contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili tra loro, e segnatamente laddove condanna le signore IN LI e PA LI a restituire quanto ricevuto dalla SO nei limiti delle rispettive quote ereditarie.

6. Con il sesto motivo, condizionato al mancato accoglimento del quarto e del quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 757 e 760 c.c. (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per avere il giudice del rinvio condannato le signore IN LI e PA LI, intervenute sin dal giudizio di prime cure nella loro qualità di eredi per quota indivisa del signor DI LI, alla restituzione delle rispettive quote ereditarie a SO anziché ai coeredi CE LI e RI ON, poiché i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria e, pertanto, la quota delle signore IN LI e PA LI non dev'essere resa a SO ma, al più, ai coeredi RI ON e CE LI.

7. I primi tre motivi sono fondati e tali da assorbire la rilevanza delle restanti censure.

8. Osserva il Collegio come, coerentemente con quanto correttamente rilevato dal sostituto procuratore generale nella memoria depositata nel corso del presente giudizio, sia assolutamente prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato;
termine che riprende a 6 Udienza pubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. Marco Dell'Utri Numero registro generale 13378/2022 Numero sezionale 1969/2024 Numero di raccolta generale 21049/2024 Data pubblicazione 27/07/2024 decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 11190 del 06/04/2022, Rv. 664506 – 01;
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 28456 del 28/11/2017, Rv. 646782 – 01;
Sez. 3, sentenza n. 10536 del 14/05/2014, Rv. 630632 – 01;
Sez. 3, sentenza n. 19741 del 27/09/2011, Rv. 619351 – 01;
Sez. 3, sentenza n. 26887 del 10/11/2008, Rv. 605385 - 01;
Sez. 3, sentenza n. 872 del 17/01/2008, Rv. 601457 – 01;
Sez. 3, sentenza n. 5256 del 9/04/2001, Rv. 545768 – 01).

9. Conforme a tale orientamento è la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data

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