Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2022, n. 33248

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/11/2022, n. 33248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33248
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1760-2021 proposto da: CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MARTINI

3, presso lo studio dell'avvocato M L E, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI e GIANFRANCO RANDISI;
-ricorrente -

contro

Ric. 2021 n. 01760 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 2 - PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell'avvocato F C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M L, VILMA ALIBERTI, PASQUALE CARDELLICCHIO E MARCO DI LULLO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 6792/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere L N. Rilevato che: Con Delibere Consob nn. 20501 del 28 giugno 2018 e 20582 del 13 settembre 2018 l’Autorità adottò nei confronti di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito, per brevità, PwC o società) le sanzioni pecuniarie di euro 600.000 ed euro 180.000 per le plurime violazioni dei Principi di Revisione contestate come commesse dalla società nello svolgimento dei lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidati, rispettivamente, al 31 dicembre 2014 di Veneto Banca S.c.p.A. (Delibera n. 20501/2018), e al 31 dicembre 2012 di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.A. (Delibera n. 20582/2018). A seguito della notificazione delle rispettive delibere, la società avanzò istanza di accesso agli atti con riferimento ad entrambi i procedimenti. Pur avendo l’Autorità riscontrato le istanze, comunicando che avrebbe trasmesso gli atti non appena conclusa la relativa predisposizione, la società adì con separati ricorsi il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio al fine di sentire accertare il Ric. 2021 n. 01760 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 3 - proprio diritto di prendere visione e ad estrarre copia integrale della documentazione richiesta, con conseguente emanazione dell’ordine di esibizione ex art. 116, d. lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.). Definiti i rispettivi giudizi in primo grado, nelle more del termine per la proposizione dei rispettivi appelli la società con nuovo ricorso chiese al TAR Lazio di annullare il Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio, adottato con Delibera Consob n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 8, comma 5, nonché il Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, adottato con Delibera Consob n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 10 e 12, contestualmente chiedendo al giudice amministrativo adito l’accertamento e la dichiarazione dell’invalidità derivata dei singoli provvedimenti con i quali erano state irrogate le sanzioni pecuniarie summenzionate. La società ha ivi, in particolare, lamentato che, per effetto della mancata previsione, negli atti di normazione secondaria oggetto d’impugnazione, dell’onere di verbalizzazione della seduta decisoria della Commissione, si determinerebbe una «palese distorsione del percorso deliberativo della Commissione», tale da incidere «sulla validità dell’atto sanzionatorio, condotto in spregio ai principi enunciati dall’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262». Nel costituirsi in detto giudizio la Consob ha, per quanto qui rileva, eccepitoin via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, afferendo la controversia alla materia procedimentale sanzionatoria alla cognizione esclusiva del giudice ordinario (nella fattispecie la Corte d’appello territorialmente competente, ai sensi dell’art. 195, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito TUF). Ric. 2021 n. 01760 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 4 - Il TAR Lazio, con sentenza 21 gennaio 2020, n. 761, dichiarò inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, indicando la Corte d’appello territorialmente competente dinanzi alla quale riassumere il giudizio. Detta sentenza fu impugnata con ricorso in appello dalla società di revisione ed il Consiglio di Stato, con sentenza del 4 novembre 2020, n. 6972, accolse il gravame, dichiarando in dispositivo, in ciò incorrendo in evidente lapsus calami, «sussistente la giurisdizione del giudice ordinario», non essendovi dubbio alcuno che la parte motiva a sostegno del percorso che ha portato il Consiglio di Stato a riformare l’impugnata pronuncia abbia inteso affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, avendo disposto di conseguenza «la remissione della causa al primo giudice». Avverso la suddetta sentenza del Consiglio di Stato la Consob ha proposto ricorso per cassazione, ex artt. 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.), affidato a due motivi, insistendo per la cassazione dell’impugnata sentenza e la declaratoria della sussistenza in materia della giurisdizione del giudice ordinario. PwC resiste con controricorso. Avviata la trattazione del giudizio all’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della stessa entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis 1, cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Consob denuncia difetto assoluto di giurisdizione di annullamento: Violazione dei principi di cui agli artt. 103 e 113 Cost. -Violazione delle norme di cui all’art. 195, quarto comma, TUF ed agli artt. 7, 9, 133, primo comma, lett. l) e 134, primo comma, lett. c), c.p.a.- Violazione dei principi statuiti dalla Corte costituzionale con la sentenza del 27 giugno 2012, n. 162, per avere la sentenza impugnata, in relazione a sanzioni amministrative pecuniarie impugnabili, in forza di legge, dinanzi Ric. 2021 n. 01760 sez. SU -ud. 14-12-2021 - 5 - all’A.G.O., affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo su atti prodromici e strumentali, in particolare (per quanto qui rileva) di natura regolamentare, rispetto all’esercizio della potestà sanzionatoria. Ciò in contrasto con il fondamentale principio per cui la giurisdizione in merito alle domande di accertamento dell’illegittimità di tutti gli atti presupposti rispetto ad un provvedimento sanzionatorio segue necessariamente le regole relative all’impugnazione di quest’ultimo, derivando, da quanto esposto, che tutti gli atti, anche quelli regolamentari, che informano la sequenza procedimentale diretta all’irrogazione della sanzione rilevano non in sé, ma unicamente come parametri di valutazione della legalità dell’azione amministrativa innanzi al giudice investito della potestas iudicandi sull’irrogazione della sanzione, quale manifestazione finale del munus punitivo pubblico;
donde, in relazione a tali atti, il difetto assoluto di giurisdizione costitutiva di annullamento, essendo gli atti medesimi suscettibili soltanto di disapplicazione da parte del giudice ordinario, ove questi ne abbia accertato la contrarietà rispetto alle norme primarie ed ai superiori principi che riguardano la disciplina in tema di sanzioni di natura finanziaria. Da ciò discende – secondo quanto ancora dedotto dalla ricorrente – l’assenza in concreto, in capo al soggetto attinto dalla sanzione amministrativa, di alcuna posizione giuridica soggettiva, avente la consistenza d’interesse legittimo, autonoma e distinta rispetto a quella, di diritto soggettivo, a non essere inciso nella propria sfera giuridica patrimoniale al di fuori dei casi previsti dalla legge;
diritto soggettivo che trova adeguata tutela unicamente per il tramite del procedimento di opposizione ex art. 195, comma 4, TUF.
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