Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2004, n. 10878

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2004, n. 10878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10878
Data del deposito : 8 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - rel. Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI S, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE

10, presso lo studio dell'avvocato L G, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
FRIGENTI GIANCARLO;



- intimato -


avverso la sentenza n. 1470/02 del Giudice di pace di S, depositata il 22/08/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/04/04 dal Consigliere Dott. M V;

udito l'Avvocato L G, per delega dell'avvocato A A;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo (giurisdizione delle commissioni Tributarie sino al luglio 2000, giurisdizione dell'a.g.o. per il periodo successivo), rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'utente chiedeva al Giudice di Pace di Sarno l'annullamento delle bollette emesse dal locale Comune nella parte relativa alla richiesta di pagamento della depurazione delle acque reflue per il consumo degli anni 2000-2001 e la condanna alla restituzione della somma versata. L'adito giudice, ritenuta la propria giurisdizione in quanto quella delle Commissioni Tributarie sarebbe venuta meno dal 31/12/1998, accoglieva la domanda, dichiarando non dovuto alcun corrispettivo per la depurazione e condannando il Comune alla restituzione di quanto riscosso ed alle spese processuali.
L'ente territoriale ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, il primo dei quali attiene alla giurisdizione (donde l'assegnazione a queste Sezioni Unite). L'utente non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare l'esame del primo motivo del ricorso, con il quale si chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, appare opportuno chiarire che sulla questione da risolvere non influisce la circostanza che la presente causa sia stata introdotta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, il cui articolo 7 ha sostituito il precedente testo
dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 292 del 2000. Invero, l'art. 33 del detto d. lgs. n. 80 del 1998 - nel testo risultante dalla sostituzione di cui sopra - nel devolvere "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi", dopo avere indicato tra le dette controversie quelle "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi" ne esclude, tra le altre, quelle relative a "rapporti individuali di utenza con soggetti privati" e, quindi, a rapporti che, pur avendo ad oggetto la prestazione di un pubblico servizio, sono regolati da uno strumento di tipo privatistico, di talché ne risulta giustificata la loro sottrazione alla giurisdizione esclusiva.
Chiarito quanto innanzi, va ricordato che il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di canone per il servizio di depurazione delle acque reflue, la natura di tributo comunale, come tale devoluto alla giurisdizione delle commissioni tributarie, sarebbe cessata al 31/12/98. Tale statuizione è contestata dal Comune ricorrente, con il primo motivo che denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 d. lgs. n. 546/1992 e richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8522/02), riafferma la perdurante competenza giurisdizionale del giudice tributario.
Il primo motivo è solo parzialmente fondato. Infatti, è ormai pacifico l'insegnamento di queste Sezioni Unite (ex plurimis 13 giugno 2002, n. 8444;
2 agosto 2002, n. 11631;
24 gennaio 2003 n. 1086;
6 febbraio 2003 n. 1735;
17 luglio 2003, n. 11188;
17 dicembre 2003, n. 19388;
17 dicembre 2003, n. 19390
), secondo cui il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale, sulla scorta delle disposizioni in materia dettate prima dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d. lgs. 28 febbraio 1981 n. 38,
convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito
dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172). L'art. 31, ventottesimo comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, abrogando l'art. 17 ultimo comma della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione è quota tariffaria, e, quindi, non più tributo comunale, ma componente del corrispettivo dovuto dall'utente del servizio idrico.
La decorrenza di tale innovazione, inizialmente fissata al 1 gennaio 1999, è stata rinviata dall'art. 62 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 fino all'avvento del servizio idrico integrato di cui agli artt.
13 e ss. della legge 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 24 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258, "sopprimendo" le menzionate previsioni dell'art. 62 del precedente decreto legislativo, ha escluso ulteriori differimenti dell'efficacia dell'innovazione, rendendola operativa a partire dalla data dell'entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 258 del 2000 (3 ottobre 2000).
Alla luce delle precedenti considerazioni, dal momento che la presente causa riguarda i canoni di depurazione delle acque reflue relative agli anni 2000 e 2001, per quanto riguarda quelli afferenti al 2000, va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie, trattandosi di rapporto giuridico sorto prima del 3/10/2000 e che, non essendo frazionabile in altrettanti rapporti quanti sono i canoni mensili, ricade interamente nel regime precedente, Invece, con riguardo ai canoni del 2001, va dichiarata ormai la giurisdizione ordinaria e, pertanto, il primo motivo va accolto per quanto di ragione, con correlata cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti al P. Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice che esaminerà l'altro motivo di ricorso e provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.

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