Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17509

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17509
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso

RITENUTO INFATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava ex tunc la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a CA CO in data 12 gennaio 2022. Richiamava, a sostegno della decisione, le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura, come segnalate dalla Guardia di Finanza, nei giorni 17 e 23 dicembre 2021 (a fronte delle quali era stato formalmente diffidato), accompagnate da reiterare trasgressioni della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nel frattempo eseguita nei suoi riguardi il 19 novembre 2021, poi aggravata con quella degli arresti domiciliari per avere commesso il reato di evasione, ponendosi altresì alla guida pur se la patente gli era stata revocata.

2. CO ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel valutare le trasgressioni delle prescrizioni imposte, ritenendole tout court incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento in prova e, per tale via, giungendo a una conclusione opposta rispetto a quella cui era pervenuto nel precedente provvedimento con il quale, in data 12 gennaio 2022, aveva confermato la precedente ammissione, sebbene in via provvisoria, alla misura alternativa. Nessuna delle condotte trasgressive addebitate al CO, neppure quella sostanziatasi in una mera ,litrasferta lavorativa a Genova, erano incompatibili con

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