Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2020, n. 13967
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Testo completo
9392/2019
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di: MA ZO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 9 luglio 2019 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. ZO Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito il difensore, Avv. Maria Candida Tripodi del Foro di Reggio Calabria che - richiamandosi ai motivi di ricorso - ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale libertà di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza 12 aprile 2019 del Tribunale di Locri con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata all'odierno ricorrente. A fondamento della decisione, il fatto che da una lettura integrale del provvedimento dell'Autorità giudiziaria estera risulterebbe che l'estradizione dal Brasile dell'odierno ricorrente sarebbe stata concessa anche per il delitto appartenenza ad associazione mafiosa perché risulterebbe altrimenti inspiegabile il fatto che i giudici brasiliani abbiano voluto specificare che il requisito della doppia incriminazione risultava soddisfatto anche in relazione all'imputazione per partecipazione ad associazione di stampo mafioso in conseguenza del fatto che tale illecito "corrisponde al dispositivo primario previsto dall'art. 288 cod. pen. brasiliano".
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MA ZO, articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 721 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente afferma che l'estradizione sarebbe stata concessa solo per il reato di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90 in quanto l'autorità giudiziaria brasiliana non avrebbe indicato in modo che né chiaro né preciso il reato di cui all'art. 416 bis ma si sarebbe limitata a sottolineare che la giurisprudenza di quella Corte si è consolidata nel senso di far rientrare l'associazione di tipo mafioso nella fattispecie prevista l'art. 288 cod. pen. brasiliano. Per il resto, non sussisterebbe una sufficiente corrispondenza tra i dati contenuti nell'ordinanza custodiale e quelli menzionati nella sentenza emessa dalla suprema Corte federale del Brasile, non vi sarebbe corrispondenza tra gli elementi costitutivi del reato in base alla descrizione legale di quest'ultimo e gli elementi costitutivi per i quali il ricorrente è stato consegnato. Idonea motivazione sussisterebbe unicamente con riferimento al traffico di stupefacenti che rientrerebbe nell'ambito di fattispecie prevista dalla legge 11343/2006 vigente in Brasile. Ne conseguirebbe una violazione del principio di specialità