Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2005, n. 4843
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato, le istanze, i ricorsi e i reclami per i quali il n.13 della tabella b) allegata alla tariffa professionale prevede la corresponsione di un apposito diritto non includono le sollecitazioni al giudice per il compimento di una attività a lui imposta da una norma di legge. (Nella specie, la Corte Cass. ha escluso che fossero dovuti i diritti al procuratore per la presentazione di una istanza volta ad ottenere la dichiarazione di contumacia della controparte).
In tema di liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato, l'art. 6 della Tariffa degli onorari,diritti ed indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori, approvata con D.M. 5 ottobre 1994,n.585, laddove dispone che, nella determinazione degli onorari a carico della parte soccombente, il valore della causa si determina a norma del cod.proc.civ., avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o di liquidazione danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, va interpretato nel senso che, in caso di accoglimento totale della domanda in un grado di giudizio e di impugnazione del convenuto limitatamente ad una parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato della condanna in relazione alla somma non contestata ( o anche in caso di accoglimento parziale con acquiescenza del soccombente ed appello dell'attore per la parte di somma negata in primo grado), il valore dei successivi gradi di giudizio va rapportato alla sola somma ancora in contestazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ST OV (VEDOVA BITTO), in proprio e quale procuratrice speciale di TT GI, TT NT, TT IE, TT NN, TT OV e TT IA, (tutti eredi di TT ON), domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DI CRISTINA FEDELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GESTIONE AUTONOMA EX I.N.A.D.E.L;
- intimato -
avverso la sentenza n. 84/01 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 27/09/01 R.G.N. 165/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/05 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 giugno 1986 il Pretore di Messina, in accoglimento della domanda proposta da ON TT nei confronti dell'INADEL, condannava l'Istituto previdenziale a pagare al ricorrente la somma di lire 8.615.012 ad integrazione della indennità premio di servizio già corrisposta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi. Il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente l'appello proposto dall'INADEL, dichiarava non dovuta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 359/87, convertito nella legge n. 440/87, la rivalutazione monetaria
sull'importo riconosciuto dal primo giudice.
Su ricorso per Cassazione del pensionato questa Corte, con sentenza n. 2945 del 14 marzo 1995, accoglieva il secondo motivo di ricorso e cassava, sul punto, la decisione impugnata, rimettendo le parti al Tribunale di Patti perché tenesse conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 85 del 1994. Con sentenza del 9/23 ottobre 1995 il Tribunale di Patti confermava integralmente la sentenza del Pretore di Messina, compensava le spese del giudizio di legittimità e condannava l'INPDAP, gestione ex INADEL, al pagamento delle spese del giudizio di rinvio. Avverso tale decisione proponevano nuovo ricorso per Cassazione gli eredi di ON TT, lamentando la immotivata violazione dei minimi tariffari e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Messina.
Con sentenza n. 209 del 22 settembre 1998/11 gennaio 1999 questa Corte accoglieva per quanto di ragione il ricorso, cassava la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Preso atto della motivazione e dei principi fissati dalla sentenza rescindente, quest'ultimo Tribunale, con sentenza del 27 settembre 2001, liquidava le competenze di procuratore, relative al giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, in lire 813.000, cosi riducendo la relativa richiesta di lire 1.005.000;
applicava, infatti, lo scaglione di valore tra lire 5.000.000 e lire 10.000.000, in luogo di quello posto a base della notula (da 10 a 50 milioni).
I giudici di Barcellona Pozzo di Gotto compensavano, poi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, le spese del