Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/08/2024, n. 23154
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In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l'ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2729 c.c. da parte dell'impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle c.d. "concessioni di viaggio" spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l'anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 11090/2019 Numero sezionale 3203/2024 Numero di raccolta generale 23154/2024 Data pubblicazione 27/08/2024 AUL B L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Lavoro pubblico ANNALISA DI PAOLNTONIO - Presidente contrattualizzato - Dipendente Ferrovie ANDREA ZULIANI - Consigliere Stato transitato al Comune – Conservazione NICOL DE MARINIS - Consigliere diritto alle “concessioni di viaggio” – Quantificazione MARIA LVINIA BUCONI - Consigliere FEDERICO ROLFI - Consigliere rel. R.G.N. 11090/2019 Ud. 04/07/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11090/2019 R.G. proposto da GIAMPIERO PAL, elettivamente domiciliato in ROMA V. FARNESINA 355, presso lo studio dell'avvocato A A che lo rappresenta e difende – ricorrente –
contro
COMUNE DI SARDARA, in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASSIMI 154, presso lo studio dell'avvocato C G rappresentato e difeso dall'avvocato M M Numero registro generale 11090/2019 Numero sezionale 3203/2024 Numero di raccolta generale 23154/2024 Data pubblicazione 27/08/2024 – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appello Cagliari n. 408/2018 depositata il 05/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024 dal Consigliere Dott. F R;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 408/2018, pubblicata in data 5 febbraio 2019, la Corte d'appello di Cagliari, nella regolare costituzione dell'appellato GIAMPIERO PAL, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal COMUNE DI SARDARA avverso la sentenza n. 280/2017 del Tribunale di Cagliari, revocando il decreto ingiuntivo n. 1467/2010, emesso in favore di GIAMPIERO PAL e nei confronti del COMUNE DI SARDARA a titolo di arretrati per il controvalore delle c.d. “concessioni di viaggio”, ma condannando lo stesso appellante a calcolare l'assegno integrativo ad personam riconosciuto in favore dell'appellato sulla base del valore determinato in via equitativa dalla medesima Corte territoriale.
2. La Corte d'appello, infatti, ha rammentato che la pretesa dell'appellato era stata accertata nell'an da una propria precedente sentenza n. 10/2009, escludendo, quindi, che tale profilo potesse essere rimesso in discussione, mentre ha affermato che, in virtù del carattere di mera condanna generica della propria precedente statuizione, non vi era vincolo di giudicato in ordine ai criteri di determinazione dell'ammontare della pretesa dell'appellato. La Corte territoriale, quindi, ha escluso che l'ammontare dell'assegno ad personam spettante all'appellato potesse essere determinato sulla scorta del valore annuo di un abbonamento ferroviario ed ha quindi ritenuto di procedere ad una determinazione Sez. S4/L - R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 2 di 13 Numero registro generale 11090/2019 Numero sezionale 3203/2024 Numero di raccolta generale 23154/2024 Data pubblicazione 27/08/2024 equitativa – basata sulla possibilità per il dipendente FF.SS. di utilizzare la concessione di viaggio nel solo mese in cui non prestava servizio sulle linee – fissando quindi il controvalore della concessione di viaggio nella misura di 1/12 del prezzo di un abbonamento annuo.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari ricorre ora GIAMPIERO PAL. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il COMUNE DI SARDARA.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente incidentale ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale in violazione dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 132, 429 cpc e 118 disp. att. cpc ed ai relativi principi di diritto. Il ricorso censura il criterio di determinazione equitativa adottato dalla Corte territoriale, argomentando che la stessa Corte d'appello: − avrebbe fatto proprie due presunzioni adottate dal Tribunale di Cagliari nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza della stessa Corte d'appello di Cagliari n. 10/2009 che aveva riformato integralmente la decisione di prime cure;
− avrebbe svolto un ragionamento presuntivo illogico ed incoerente.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: Sez. S4/L - R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 3 di 13 Numero registro generale 11090/2019 Numero sezionale 3203/2024 Numero di raccolta generale 23154/2024 Data pubblicazione 27/08/2024 − in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per violazione dell'art. 111 Cost. in relazione agli artt. 421, 437, 132, 429 cpc e 118 disp. att. cpc ed ai relativi principi di diritto”;
“in via alternativa” − in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. “e dei relativi principi di diritto”. Sempre in relazione al ragionamento presuntivo che – secondo il ricorrente - la Corte territoriale avrebbe seguito sulla scorta della precedente decisione del Tribunale di Cagliari, si deduce che la Corte medesima: − avrebbe fatto arbitrario ricorso ai poteri istruttori d'ufficio, senza esplicare le ragioni che lo avrebbero reso necessario o opportuno;
− avrebbe comunque “acquisito fatti non mai allegati dalle parti in causa, né riportati nella sentenza di prime cure e neanche introdotti nel corso del processo nel contraddittorio delle parti medesime”.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione, degli artt. 2727 e 2729 c.c.;
115, 116, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
16, Legge n. 210/1985, “nonché dei relativi principi di diritto”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione della Corte d'appello si sarebbe basata su due presunzioni prive dei requisiti della gravità precisione e concordanza, violando il divieto di praesumptio de praesumpto.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e Sez. S4/L - R.G. 11090/2019 – CC 04/07/2024 - Pagina nr. 4 di 13 Numero registro generale 11090/2019 Numero sezionale 3203/2024 Numero di raccolta generale 23154/2024 Data pubblicazione 27/08/2024 2909 c.c.;
115, 116, 132, 429 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. “nonché dei relativi principi di diritto”. Sempre censurando la duplice presunzione che – a suo dire – sarebbe alla base della decisione impugnata, il ricorrente deduce ulteriormente che: − “la indipendenza del controvalore delle