Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2021, n. 2866

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Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione. (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2021, n. 2866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2866
Data del deposito : 5 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 28 6 6-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI PIETRO CURZIO - Primo Presidente - AMMINISTRATIVE GUIDO RAIMONDI -- Presidente di Sezione - Ud. 03/11/2020 - - Presidente di Sezione - GIACOMO TRAVAGLINO PU R.G.N. 4450/2016 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Cau.2866 Rep.A O - Rel. Consigliere - M AO - Consigliere - си L A SO Consigliere - A GTI Consigliere - FRANCESCO TUSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4450-2016 proposto da: WELKENBACH CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell'avvocato M S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO PETROCCHI;
-ricorrente - 398 20 20 COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D P ed A S;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2587/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 14/07/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere A O;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e cassazione senza rinvio della decisione impugnata;
udito l'Avvocato Massimo Scardigli.

Fatti di causa

1.-Il cittadino tedesco Christian Welkenbach proponeva, con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Firenze, opposizione a verbale di contravvenzione al Codice della Strada, per transito senza autorizzazione in zona a traffico limitato, elevato dalla Polizia к Municipale di quella Città. с Nella fattispecie l'infrazione era stata contestata al cittadino straniero ricorrente tramite invio di lettera raccomandata (da parte, più specificamente, della European Municipality Outsourcing, divisione della Nivi Credit S.r.l.). Con la detta proposta opposizione venivano dedotti vari vizi di invalidità del verbale e fra essi, in particolare e per quanto oggi Ric. 2016 n. 04450 sez. SU - ud. 03-11-2020 -2-' rileva, il vizio di nullità per inesistenza della notifica del verbale stesso. All'esito del giudizio svolto in contraddittorio con l'evocato Comune di Firenze, che resisteva instando per il rigetto del ricorso, l'adito Giudice di prime cure rigettava l'opposizione. Di seguito il Tribunale di Firenze, con sentenza del 14 luglio 2015, dichiarava inammissibile l'appello interposto dall'originario opponente. Più in particolare con tale ultima sentenza si affermava che, quand'anche fossero state violate -in occasione della notifica del verbale de quo- le formalità di notifica imposte dalla Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, poichè la notifica risultava effettuata a mezzo del servizio postale in conformità della legislazione nazionale, ciò avrebbe integrato un motivo di nullità e non di inesistenza della notificazione stessa con conseguente sanatoria della nullità per l'avvenuto raggiungimento dello scopo ovvero della ст conoscenza dell'atto e, quindi, della tardività ed inammissibilità dell'opposizione proposta solo il 21 aprile 2011 ben oltre il termine di legge decorrente dalla notifica, in data 22 luglio 2010, del verbale di contravvenzione. La sentenza del Giudice di appello veniva, quindi, gravata dal cittadino tedesco con ricorso per cassazione fondato su quattro ordini di motivi e resistito da Comune di Firenze, che oltre a chiedere il Ric. 2016 n. 04450 sez. SU - ud. 03-11-2020 -3- rigetto dell'avverso atto- proponeva ricorso incidentale affidato a due ordini di motivi. 2.- La Sezione Seconda civile di questa Corte, con ordinanza 30 settembre 2019, n. 24382, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite di questione ritenuta di rilevante portata nomofilattica. E, tanto, sollevando perplessità in ordine al precedente arresto giurisprudenziale della stessa Seconda sezione ( Sentenze n.ri 22000 e 22001 del 2018), in base al quale per la notifica a cittadino straniero tedesco del verbale di contestazione dell'infrazione stradale quale atto propedeutico all'emissione dell'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa vera e propria, poteva trovare applicazione la possibilità di notifica a mezzo di servizio postale consentita dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 per gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, nonché ex art. 16 del Regolamento stesso per gli atti stragiudiziali. La questione oggi posta con la ordinanza di rimessione concerne il significato da attribuirsi alla materia "amministrativa" in relazione alla notificazione di atti e, in ispecie, di verbale di contravvenzione a norma del Codice della strada. Più in particolare e per quanto rileva viene rimessa a queste Sezioni Unite la questione intesa a chiarire se, in tema di notifica di verbale di accertamento di violazione amministrativa a persona residente in Ric. 2016 n. 04450 sez. SU - ud. 03-11-2020 -4- altro stato membro dell'Unione europea e segnatamente nella Repubblica Federale di Germania, quale sia il significato da attribuirsi alla materia "amministrativa". Tanto per il dirimente profilo che gli atti afferenti a tale materia risultano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007, che disciplina la notificazione dei soli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, sancendo esclusivamente per tali ultimi la possibilità della notifica a mezzo del servizio postale. Più specificamente, ancora, la questione sottoposta al vaglio di queste Sezioni Unite è direttamente rapportabile alla conseguente valutazione come nulla ( e sanabile) ovvero come inesistente (ed insanabile) la notifica del

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