Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16801
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In tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 435/2023 Numero sezionale 1870/2023 Numero di raccolta generale 16801/2023 Data pubblicazione 13/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA FELICE M Presidente Relatore RIPARAZIONE MILENA FALASCHI Consigliere Ud.16/05/2023 PU A SPA Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere REMO CNI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 435/2023 R.G. proposto da: AVERSANO ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio associato GAP SERVICE SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati LIGUORI MICHELE (LGRMHL58P14F839K) e LIGUORI VINCENZO (LGRVCN90T17F839C) -ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'avvocato A G DLLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 406/2022 depositata il 01/08/2022. Numero registro generale 435/2023 Numero sezionale 1870/2023 Numero di raccolta generale 16801/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 Data pubblicazione 13/06/2023 dal Presidente FELICE M.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 22.2.2022 A A proponeva innanzi alla Corte d'appello di Napoli opposizione, ai sensi dell'art.
5-ter legge n. 89/01, avverso il decreto monocratico che aveva respinto la sua domanda d'equo indennizzo. Giudizio presupposto, di durata irragionevole, una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Napoli, introdotta con citazione notificata il 15.1.2016, suscettibile di rito sommario e definita con provvedimento di cancellazione dal ruolo il 28.1.2021. A sostegno dell'opposizione deduceva di aver assolto l'onere di esperire il rimedio preventivo prescritto dall'art.
1-ter, primo comma, di detta legge, avendo presentato il 26.1.2017 richiesta, non accolta, di passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione. Con decreto del 1°.
8.2022 la Corte d'appello rigettava l'opposizione. Riteneva la Corte territoriale, condividendo l'avviso espresso col provvedimento monitorio di diniego, che la norma su indicata in tanto dispone che la richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione debba essere formulata entro l'udienza di trattazione, in quanto il giudice non può, ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c., disporre tale mutamento di rito oltre il suddetto limite temporale. L'inciso ulteriore del primo comma dell'art.
1-ter legge n. 89/01, per cui “e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2- bis” deve essere presentata l'anzidetta richiesta di mutamento del rito, non poteva essere inteso, osservava la Corte, nel senso di consentire alla parte di proporre l'istanza di passaggio al rito sommario, alternativamente, all'udienza di trattazione oppure entro due anni e sei mesi dall'introduzione del processo (tre anni essendo 2 di 15 Numero registro generale 435/2023 Numero sezionale 1870/2023 Numero di raccolta generale 16801/2023 il termine di durata ragionevole per il primo grado di giudizio, ex Data pubblicazione 13/06/2023 art. 2, comma 2-bis, legge cit.: n.d.r.). Una tale lettura della norma, proseguiva la Corte distrettuale, incontrava un ostacolo insuperabile nella limitazione temporale del potere del giudice della causa presupposta di disporre il passaggio dal rito ordinario a quello sommario, con la conseguenza che l'istanza della parte dopo l'udienza di trattazione sarebbe sempre inammissibile e non potrebbe costituire un rimedio preventivo. Pertanto, l'inciso “e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis”, di cui al primo comma dell'art.
1-ter legge cit., doveva reputarsi aggiuntivo rispetto al primo termine, nel senso che l'istanza va sempre proposta entro l'udienza di trattazione e comunque (evidentemente per le ipotesi in cui questa sia fissata molto dopo l'inizio del giudizio) almeno sei mesi prima che maturi il termine di durata ragionevole. Avverso tale decreto A A propone ricorso, affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, con le forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/20, convertito in legge n. 176/20, la cui applicazione è stata prolungata fino al 31.12.2021 dall'art. 7, primo comma, D.L. n. 105/21, convertito in legge n. 126/21, e ulteriormente prorogato fino al 31.12.2022 dal D.L. n. 228/21, convertito con modificazioni in legge n. 15/22, ed ancora applicabile fino al 30.6.2023 ai sensi del D.L. n. 198/22. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - L'eccezione d'inammissibilità del controricorso, formulata nella memoria di parte ricorrente, è fondata. 3 di 15 Numero registro generale 435/2023 Numero sezionale 1870/2023 Numero di raccolta generale 16801/2023 Premesso che nella specie è applicabile, ex art. 35, quinto Data pubblicazione 13/06/2023 comma, D.Lgs. n. 149/22, il nuovo testo dell'art. 370 c.p.c., in base al quale il controricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, va osservato che quest'ultimo è stato notificato in via telematica il 4.1.2023 (data della ricevuta di consegna), mentre il controricorso è stato depositato il 14.2.2023, e dunque un giorno dopo la scadenza (lunedì, 13.1.2023) del termine di cui alla norma da ultimo citata. 2. - Il primo motivo d'impugnazione deduce, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo: «a) alla rilevata (seppur in maniera implicita) ammissibilità per tempestività della richiesta formulata nel giudizio presupposto di mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione;
b) al rigetto di tale richiesta di mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione per la complessità della lite e della relativa attività istruttoria» (così, testualmente). Sostiene parte ricorrente che tali “fatti storici”, ove esaminati dalla Corte distrettuale, sarebbero valsi a dimostrare il valido esperimento del rimedio preventivo e con esso l'ammissibilità della domanda. La restante parte del motivo illustra lo svolgimento del giudizio presupposto, la sua durata e la sua chiusura mediante cancellazione dal ruolo, a seguito d'intervenuta transazione fra le parti. 2.1. - Il motivo – che in buona sostanza vorrebbe stabilizzata e indiscutibile o almeno avvalorata l'ammissibilità, ai fini in oggetto, dell'istanza di mutamento di rito, siccome respinta nel merito dal giudice del processo presupposto – è manifestamente inammissibile. In disparte che i fatti di cui è possibile denunciare l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., sono soltanto quelli sostanziali, non anche quelli processuali;
ciò a parte, il motivo 4 di 15 Numero registro generale 435/2023 Numero sezionale 1870/2023 Numero di raccolta generale 16801/2023 scambia per “fatto storico”, una valutazione giuridica compiuta dal Data pubblicazione 13/06/2023 giudice della causa presupposta;
e non considera che, al di fuori del giudicato (neppure predicabile tra parti diverse e in virtù d'un provvedimento ordinatorio), nessun giudice è vincolato dall'opinione espressa dal giudice di un'altra causa. 3. - Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.
1-bis, commi 1 e 2, 1-ter, comma 1, e 2, commi 1 e 2- bis, della legge n. 89/01, 12 disp. sulla legge in generale, 24 e 111, commi 1 e 2, Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, CDFUE. Sostiene parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'art. 183-bis c.p.c., in base al quale il giudice nell'udienza di trattazione può disporre che si proceda a norma dell'art. 702-ter c.p.c., non vieta il mutamento di rito dopo l'udienza di trattazione. Ciò sarebbe confermato, prosegue, dall'interpretazione letterale della norma, che non contempla un limite massimo di tempo, e dall'interpretazione logica, costituzionalmente ed “eurounitariamente” (recte, convenzionalmente: n.d.r.) orientata, volta ad assicurare il rispetto del diritto fondamentale a una durata ragionevole del processo. In base al criterio interpretativo del legislatore consapevole, sostiene, ancora, parte ricorrente, se la norma anzi detta avesse inteso introdurre un limite temporale invalicabile al mutamento di rito, l'avrebbe previsto espressamente, come in altre norme codicistiche (ad esempio, gli artt. 38, terzo comma, 40, secondo comma, 167, secondo comma, 412-bis, secondo comma, 428, primo comma, 445-bis, secondo comma, 5, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 28/10, 8, secondo comma, legge n. 24/17). Pertanto, se la legge non vieta al giudice di mutare il rito dopo l'udienza di trattazione, la parte ha facoltà di farne richiesta successivamente.