Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2024, n. 18608
Sentenza
22 marzo 2024
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22 marzo 2024
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Massime • 1
In tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa).
Sul provvedimento
Testo completo
1 86 08-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: EMANUELE DI SALVO Presidente Sent. n. sez. 314/2024 CC 22/03/2024 UGO BELLINI R.G.N. 3879/2024 VINCENZO PEZZELLA MARIAROSARIA BRUNO -Relatore - DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA MA nato il [...] avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. DA MA, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, meglio indicata in epigrafe, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine ai reati previsti dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 337 cod. pen. La difesa deduce mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 444, 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. Si duole della disposta confisca della somma di euro 240,90 nella disponibilità dell'imputato. Sul punto il giudice di merito si sarebbe espresso in termini generici e inadeguati, non essendo emersi elementi dai quali inferire che le somme in sequestro fossero provento dell'attività criminosa. Invero, nel corso dell'operazione di polizia che ha condotto all'arresto del prevenuto, non è stata osservata alcuna cessione di sostanza stupefacente. Il giudice si sarebbe limitato a disporre la confisca del danaro in sequestro basandosi su mere presunzioni, legate alla situazione di clandestinità del ricorrente ed all'assenza di una fonte di reddito lecita. L'imputato ha dichiarato che una parte del danaro proveniva dalla sua attività di ambulante e non solo dalla vendita dello stupefacente. Sarebbe stato quindi necessario approfondire tale circostanza, anche a rezzo di domande specifiche sul punto, onde verificare quale parte della somma sequestrata fosse provento del reato.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati;
pertanto il ricorso deve essere rigettato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., disponendo la confisca delle somme in sequestro nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati.
2. Va ricordato che la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l.