Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2014, n. 14709

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2014, n. 14709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14709
Data del deposito : 27 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Il contribuente, dopo aver pagato là somma recata da una cartella esattoriale del consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca, relativa alla quota consortile dovuta per l'anno 2003, proponeva ricorso avverso la cartella medesima dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bergamo, chiedendo che fosse accertata l'esecuzione delle opere di bonifica e la loro eventuale influenza sugli immobili in termini di miglioramento diretto e specifico.

L'adita commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso.

Appellava il contribuente.

La commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, con sentenza depositata il 30 dicembre 2006, dichiarava inammissibile l'originario ricorso per inesistenza della relativa notificazione, essendo stato l'atto consegnato personalmente dalla parte ricorrente a mani di un impiegato del consorzio.

Il contribuente impugnava la sentenza con ricorso per revocazione ordinaria.

La commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione dist. di Brescia, con sentenza in data 9 marzo 2009, accoglieva il ricorso per revocazione, ma, in sede rescissoria, respingeva l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per quanto ancora rileva, la commissione affermava: (1) che le unità immobiliari del ricorrente ricadevano all'interno dell'area consortile e avevano ricevuto un indubbio beneficio dalla funzione di regimazione idraulica assicurata dagli interventi di bonifica, posto che i canali realizzati dal consorzio, per quanto emerso dalle risultanze processuali, avevano avuto una essenziale funzione di supporto alla rete fognaria per tutti i terreni in questione;
(2) che invero senza le opere suddette la sola rete fognaria non sarebbe stata in grado di smaltire le acque derivanti da precipitazioni anche di limitata intensità;
(3) che ininfluente a tal riguardo era risultata la natura agricola o meno dei terreni siti nel comprensorio;
(4) che la determinazione del contributo consortile era stata conseguente alla deliberazione regionale di approvazione del nuovo piano di classifica, non impugnata in sede giurisdizionale amministrativa, nè contestata dal contribuente nel processo tributario.

Contro la sentenza detta il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.

Il consorzio si è costituito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. - Col primo motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine a un fatto controverso decisivo.

Il fatto controverso sarebbe costituito dal "difetto di motivazione delle cartelle di pagamento".

Col secondo motivo il ricorrente deduce, in ordine al medesimo profilo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che la cartella doveva, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, recare le indicazioni concernenti le fonti normative della pretesa, i criteri adottati per la sua quantificazione, gli immobili di proprietà del contribuente, le opere o le attività di bonifica eseguite dal consorzio, l'ufficio per le informazioni al pubblico, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa per l'eventuale riesame dell'atto, l'autorità giudiziaria competente e i termini e le modalità per l'eventuale ricorso giurisdizionale.

2. - I primi due motivi, evidentemente connessi, sono inammissibili per un assorbente difetto di autosufficienza, non essendo riportato, nel contesto del ricorso per cassazione, il contenuto della cartella esattoriale, onde consentire alla corte qualsivoglia apprezzamento riguardo a quanto implicato dai motivi.

3. - Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 e art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 10 e 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166, comma 1, artt. 141 e 142, 155, art. 23 Cost., della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 4, comma 2 e art. 15, comma 9, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. i).

Censura la sentenza chiedendo alla corte di dire "se il beneficio per l'immobile di un contribuente consistente nella realizzazione e/o nella gestione da parte del consorzio di bonifica di opere di raccolta, allontanamento e scarico delle acque fognarie, tanto reflue che meteoriche, provenienti dalle superfici e dai fabbricati ricadenti in zone urbanizzate ha carattere diretto e specifico o, invece, indiretto e generico, precisando altresì se, nella seconda ipotesi (..), il contributo di bonifica debba essere pagato dai singoli proprietari di immobili o, invece, da latro soggetto (il comune o l'ente gestore del servizio comunale di fognatura)".

Col quarto motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza con specifico riferimento all'affermazione per la quale la commissione non ha ritenuto di fare uso del potere di disapplicazione del piano di classifica approvato con la Delib. n. 7/3297 del 2001 della giunta regionale.

Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al R.D. n. 215 del 1933, art. 1, proponendo l'interrogativo "se il consorzio di bonifica possa addossare ai proprietari di immobili inclusi nel perimetro di contribuenza (..) il costo di opere che non sono di vera e propria bonifica (..), o se invece tale costo debba gravare sulla fiscalità generale".

Col sesto motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza con riferimento all'affermazione della sentenza secondo la quale il contribuente non avrebbe indicato specifici motivi di impugnazione della sentenza.

4. - I motivi terzo, quarto, quinto e sesto possono essere a loro volta congiuntamente esaminati perchè connessi.

Essi si rivelano infondati per le ragioni di seguito esposte.

5. - L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica - id est, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo - postula, ai sensi dell'art. 860 c.c., R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 e della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 2, che l'immobile, incluso nel perimetro consortile, tragga vantaggio diretto e specifico da quelle opere.

Il vantaggio deve essere conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e tale da tradursi, cioè, in una "qualità" del fondo.

Tuttavia è sostanzialmente pacifico, nella giurisprudenza di questa corte, che l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica - approvato dalla competente autorità regionale - recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (v. per tutte Cass. n. 4671-12;
n. 5234-12;
n. 5237-12 e molte altre, tutte nel solco di sez. un. n. 26009-08 e di sez. un. 11722-10).

In tal senso non può essere condivisa la diversa isolata affermazione rinveniente in Cass. n. 13272-13, secondo cui sarebbe necessario individuare altresì i vantaggi fondiari immediati e diretti, a onere del consorzio, nonostante l'avvenuta approvazione di un piano di classifica.

Va ribadito che, laddove esista il piano di classifica e l'immobile del contribuente vi rientri, non è necessario neppure che il consorzio fornisca la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel piano medesimo, in quanto il vantaggio diretto e immediato, per il fondo del consorziato, è da reputarsi presunto in ragione della pacifica comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del suddetto piano.

6. - Ciò stante, è decisivo osservare che tra le affermazioni addotte dalla commissione tributaria a conferma (della debenza) del contributo esattoriale vi è quella secondo cui la determinazione del contributo era stata "conseguente (..) alla Delib. della regione Lombardia del 2001" che aveva "approvato il nuovo piano di classifica". Invero la suddetta deliberazione "non era stata impugnata nella competente sede giurisdizionale amministrativa", nè contestata nella sede contenziosa tributaria.

L'accertamento rinvenibile al fondo di codesta affermazione non è direttamente e adeguatamente censurato dal ricorrente, del tutto generico (e mancante di appropriata sintesi ex art. 366-bis c.p.c.) essendo il vizio di motivazione dedotto nel sesto motivo.

Tanto giustifica di per sè l'obbligazione contributiva consortile, irrilevanti divenendo, nella loro genericità, i quesiti formulati a conclusione del primo e del terzo mezzo, oltre che inammissibili perchè riflettenti i profili di merito della controversia.

Infine la censura di cui al quarto mezzo è inammissibile in nuce.

Ove anche, in rapporto al dedotto vizio di motivazione, il fatto controverso, decisivo per il giudizio, si intenda indicato in apposita sintesi posta nell'incipit del mezzo (a conclusione del medesimo, invero, nessuna sintesi si rinviene), è evidente che trattasi di elemento involgente una questione giuridica, essendo stata prospettata l'eventualità di una disapplicazione giudiziale della delibera approvativa del piano di classifica. E la soluzione di una questione giuridica non è criticabile mediante la denuncia di vizio di motivazione.

5. - Il ricorso è rigettato.

Il peculiare andamento della lite in ordine alla questione di merito sottostante giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

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