Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2008, n. 20544

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In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre, l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada. (In applicazione del principio suddetto la S.C. ha negato la giurisdizione amministrativa nei confronti del provvedimento di decurtazione dei punti, prospettata sul presupposto che esso non attenga alla violazione, venendo effettuato quando si conclude l'accertamento della stessa).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2008, n. 20544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20544
Data del deposito : 29 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - rel. Primo Presidente -
Dott. P G - Presidente si sezione -
Dott. P R - Presidente si sezione -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott.

BCIANTE

Ettore - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, P D T, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- ricorrenti -


contro
G L;



- intimato -


avverso la sentenza n. 805/04 del Giudice di pace di TREVISO, depositata il 28/07/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/02/08 dal Presidente Dott. V C;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. N V, che ha concluso per l'A.G.O., rimessione a sezione semplice per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice di pace di Treviso, L G proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria.
Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente per infrazione stradale, a norma dell'art. 126 bis C.d.S., ritenendo che tale giurisdizione si appartenga al G.A..
Ritiene il ricorrente che il provvedimento di decurtazione suddetto non attenga all'accertamento della violazione stradale, venendo effettuato proprio allorché detto accertamento è ormai concluso.

2. Il motivo è infondato.
Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, statuisce che "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo 5^, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

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