Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/1976, n. 4734
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A norma dell'art 2310 cod civ, applicabile alle societa di capitali in virtu dell'art 2452 cod civ, la rappresentanza anche processuale della societa in liquidazione passa ai liquidatori dal momento dell'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese. Ne consegue che nel periodo compreso fra la messa in liquidazione della societa ed il suddetto momento il potere di proporre ricorso per Cassazione in nome della societa medesima continua a spettare agli amministratori della stessa.*
L'autonomia attribuita dall'art 2061 cod civ alle associazioni sindacali ai fini della individuazione delle categorie professionali trova un limite tutte le volte in cui la Determinazione di una data categoria trovi la sua fonte nella legge, come avviene per la categoria delle imprese industriali definite dall'art 2195 n 1 cod civ come quelle dirette alla produzione di beni e servizi. Ne consegue che tutte le imprese aventi tale caratteristica sono soggette ai contratti collettivi postcorporativi per il settore industriale, resi obbligatori erga omnes a norma della legge 14 luglio 1959 n 741, indipendentemente dal fatto che l'attivita da esse svolta, pur avendo carattere industriale, rientri fra quelle specificamente organizzate dai Sindacati stipulanti. Pertanto, l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, stipulato per il settore industriale e reso efficace erga omnes dal DPR 14 luglio 1960 n 1019, e applicabile anche ai dipendenti delle imprese che operano nel settore dello spettacolo e, sono quindi, rivolte alla produzione di un servizio, ancorche tale attivita non risulti organizzata dalle associazioni sindacali contraenti. ( V 630/69, mass n 338861).*
La norma di cui all'art 2 dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione del personale 20 dicembre 1950, secondo cui l'azienda deve individuare i lavoratori da licenziare sulla base di concorrenti criteri delle esigenze tecniche, dell'anzianita e dei carichi di famiglia, e applicabile anche nel caso di licenziamento di tutti i dipendenti addetti ad una delle unita produttive gestite dall'impresa, per chiusura dell'unita medesima, salvo che la dislocazione di dette unita in punti lontani del territorio nazionale renda impossibile, per esigenze tecniche connesse a tale situazione, di valutare comparativamente, ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, l'anzianita ed i carichi di famiglia di tutti i dipendenti al servizio dell'impresa medesima. (nella specie,il giudice del merito aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un operatore cinematografico addetto ad una sala di proiezione chiusa per scadenza del contratto di locazione, poiche il datore di lavoro, gestore di altre sale cinematografiche nella medesima citta, presso cui lavoravano dipendenti con minor anzianita e con minori carichi di famiglia del suddetto prestatore d'opera, non aveva dimostrato la concreta esistenza di esigenze tecnico- produttive che giustificassero il licenziamento di quest'ultimo).*