Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2019, n. 02840
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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27100-2016 proposto da: ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT GMBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G V, P S e C P;- ricorrente -contro B G S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato S I, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;- controricorrente - avverso la sentenza n. 627/2016 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 20/04/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Consigliere R F;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati G V, C P, P S e M B. Fatti di causa 1. La Adam Opel Aktiengesellschaft GmbH, società di diritto tedesco (di seguito AOAG), ha proposto ricorso per cassazione contro la Bertone Glass s.r.l. (di seguito BG) avverso la sentenza del 20 aprile 2016, con la quale la Corte d'Appello di Torino ha rigettato il suo appello avverso la sentenza non definitiva ed accolto parzialmente quello contro la sentenza definitiva, pronunciate dal Tribunale di Torino a seguito del procedimento seguito all'introduzione, con deposito dell'8 agosto 2011, da parte della BG, di una domanda di c.d. ingiunzione europea ai sensi del Reg. CE 1896 del 2006 (di seguito IPE), per l'importo di C 577.748,03 oltre interessi e spese. 2. Con la sentenza non definitiva del 5 novembre 2012 il Tribunale dichiarava "inammissibili le eccezioni di difetto di competenza giurisdizionale del Tribunale di Torino e di giurisdizione del Giudice italiano (anche sotto il profilo della clausola compromissoria), nonché di prescrizione", disponendo la rimessione della causa nella fase istruttoria. Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -2- Con la sentenza definitiva, resa nel 2013, il Tribunale riteneva fondata la domanda e condannava la qui ricorrente al pagamento della somma pretesa dalla BG. 3. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello prospetta due motivi, il primo dei quali diretto a censurare la decisione di appello là dove ha confermato la sentenza parziale che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano ed il secondo, proposto in via consequenziale all'accoglimento del primo, inerente alla fondatezza della questione di giurisdizione. 4. Al ricorso ha resistito con controricorso la BG. 5. La presenza del motivo di giurisdizione ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 6. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 24 Cost., dell'art. 101 c.p.c., nonché dell'art. 17 del reg. CE 1896/2006, degli artt. 645, 163, 166 e 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.". Con il secondo motivo si prospetta: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 Cost., degli artt. 101, 645, 163, 166 e 167 c.p.c., dell'art. 24 del reg. CE 44/2001;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 22, 24 e 26 Reg. CE 44/2001 e degli artt. 5 e 112 c.p.c. - Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.". 1.1. Il primo motivo si articola in una esposizione che pone la "questione interpretativa dell'art. 17 Reg. Ce 1896/2006 circa gli effetti dell'opposizione all'IPE" sotto distinti profili e precisamente: a) sub (I)1 in termini di: "interruzione ovvero estinzione del procedimento ingiuntivo europeo";b) sub (I)2 in termini di: "perdita di efficacia del solo provvedimento di ingiunzione ovvero anche della domanda. Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -3- Configurabilità della dicotomia tra domanda e provvedimento";c) sub (I)3 in termini di: "natura del procedimento ingiuntivo europeo: procedimento monitorio puro";d) sub (I)4 in ordine: a "le modalità di passaggio al rito ordinario nella giurisprudenza di merito disponibile - La soluzione adottata nel caso di specie.". In chiusura dell'illustrazione si prospetta, in fine, per il caso che sia ritenuta problematica l'interpretazione proposta delle norme del Regolamento CE 1896 del 2006 (d'ora in avanti Regolamento) e segnatamente del suo art. 17, anche una questione interpretativa pregiudiziale ex art. 267 comma 2 TFUE. 1.2. Il secondo motivo espone le ragioni per cui, sulla base dell'esegesi della normativa del Regolamento, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sarebbe stata ritualmente sollevata e, di seguito, le ragioni per cui essa si sarebbe e si deve ritenere fondata. 1.3. In tal modo, rilevano le Sezioni Unite che, poiché le questioni poste dal primo motivo e dal secondo in via preliminare riguardano una doglianza mossa alla sentenza impugnata là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e denunciano la violazione di norme del procedimento che ha indotto i giudici di merito a ritenere quella tardività ed il secondo motivo, nella sua seconda parte, prospetta le ragioni di fondatezza dell'eccezione di giurisdizione, in realtà entrambi i motivi afferiscono alla giurisdizione. Infatti, la violazione delle norme del procedimento che conduce a ritenere precluso l'esame di una questione di giurisdizione concerne sempre questa questione, perché inerisce alla nozione di questione di giurisdizione tanto l'applicazione delle norme che in senso statico la regolano quanto l'applicazione delle norme dello svolgimento del processo che sono rilevanti in senso dinamico ai fini del suo esame. 2. Ai fini della comprensione delle questioni poste dal primo motivo appare opportuno preliminarmente: aa) riferire lo svolgimento processuale avutosi dinanzi al Tribunale di Torino;bb) dar conto della Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -4- motivazione enunciata dal Tribunale nella sentenza non definitiva di primo grado;cc) dar conto della motivazione con cui la corte territoriale ha confermato tale sentenza. 2.1. Quanto al procedimento di primo grado si rileva che: al) a seguito del deposito della domanda di IPE in data 8 agosto 2011, redatta sul modulo A di cui all'Allegato al Regolamento, nel quale la BG indicava al punto 6 a fondamento della propria pretesa creditoria l'esistenza di un accordo tra le parti per fornitura di merce e l'omesso pagamento alla scadenza di fatture, che indicava al punto 10, il Tribunale di Torino emetteva l'IPE il 12 agosto 2011 sul modulo E di cui al detto Allegato ed essa veniva notificata dalla BG alla AOAG il 22 ottobre successivo;a2) il 15 novembre l'AOAG depositava presso la cancelleria del tribunale un atto denominato "opposizione all'ingiunzione di pagamento", redatto sul modulo F del citato Allegato, al fine di impedire - secondo le previsioni del Regolamento - la formazione dell'esecutività dell'IPE, e la Cancelleria provvedeva all'iscrizione a ruolo, cui seguiva la designazione del magistrato designato alla trattazione;a3) quest'ultimo emetteva decreto con cui, previo richiamo degli artt. 24, 17 e 26 del citato regolamento, disponeva - previo rilievo dell'assenza «de iure condito, di un paradigma procedinnentale uniforme, qualificabile alla stregua di un procedimento (europeo) ordinario» e assumendo che per tale ragione «il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del Regolamento, come previsto dal citato art. 17, non possa che essere disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine e, quindi, nel caso di specie, dalla legge italiana, con la conseguenza che la procedura di cui si discute debba essere ricondotta nell'alveo di una procedura ordinaria (italiana)» - che l'opponente, il quale - come consentito dal Regolamento - aveva depositato l'opposizione senza ministero di difesa tecnica, provvedesse: al) a munirsene a pena di improcedibilità dell'opposizione;a2) a Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -5- regolarizzare dal punto di vista fiscale la procedura con il versamento del c.d. contributo unificato. Con lo stesso decreto il Tribunale, per quello che interessa, fissava udienza dinanzi a sé per il 30 marzo 2012, mandando all'opponente <167 c.p.c.» e ciò nel presupposto della «necessità di dare attuazione [...l al fondamentale principio del contraddittorio, procedendo alla fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, ex art. 183 c.p.c., al fine di consentire a questo procedimento di incamminarsi sui binari di un procedimento ordinario promosso ad iniziativa della parte opponente e dunque secondo le formalità di cui all'art. 645 c.p.c.»;a4) la AOAG si muniva di difensore e provvedeva a notificare alla BG un atto, nel quale riportava lo svolgimento del procedimento, sintetizzava il provvedimento del Giudice e indicava alla creditrice gli adempimenti prescritti ai fini della costituzione. Allegava all'atto il detto provvedimento e il Modulo F contenente l'opposizione;a5) la BG si costituiva tempestivamente depositando una comparsa di costituzione e risposta, nella quale eccepiva la nullità dell'opposizione della AOAG, adducendo la "evidente carenza sia degli aspetti formali previsti dall'art. 163 c.p.c., e sia, sotto il profilo sostanziale, l'assenza della causa petendi e del petitum dell'opposizione ex adverso notificata", e chiedeva confermarsi l'IPE per le causali di cui alle fatture»;a6) all'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. la AOAG eccepiva - per quanto interessa - il difetto di giurisdizione del giudice italiano (e la prescrizione dei crediti azionati) e, quindi, ribadiva dette eccezioni nella memoria ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. Ric. 2016 n. 27100 sez. SU - ud. 10-04-2018 -6- 2.2. Nella sentenza non definitiva il Tribunale affermava, per quanto qui interessa, che l'eccezione di difetto di giurisdizione sarebbe stata tempestiva qualora fosse stata sollevata «vuoi nel ricorso "informale"» di cui al modulo F del regolamento comunitario, «vuoi con la successiva citazione conforme ai canoni del diritto italiano (diritto, quest'ultimo richiamato dal Regolamento europeo per la determinazione delle regole da seguire nella procedura d'opposizione, ritualmente instaurata a mezzo di presentazione del citato modulo F, ma bisognosa poi di incardinamento nelle forme del diritto processuale civile italiano, secondo quanto richiesto dalle stesse norme europee, come detto)». Soggiungeva, quindi, che: «nel caso di specie, però. la parte opponente è rimasta del tutto silente sul tema in ciascuno dei due predetti atti. Il primo rilievo in causa è, come detto, quello effettuato a verbale d'udienza. Ora, secondo il vigente sistema processuale civile italiano, la determinazione dell'oggetto della controversia si ha esclusivamente con l'atto introduttivo. E' noto infatti che la memoria ex art. 183. n. 1, c.p.c. consente le sole "precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte". Ciò significa che ogni domanda non contenuta nelle conclusioni già proposte nell'atto introduttivo (nella specie: con l'atto di opposizione) deve ritenersi nuova e pertanto inammissibile.».
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