Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/05/2020, n. 09129
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la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 29658-2019 proposto da: PETERSON DIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 32, presso lo studio dell'avvocato A C, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE;- intimata - avverso la sentenza n. 20133/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. A F E. Rilevato che: D P propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 20133/2019, depositata il 25 luglio 2019, con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 9707/2016 della CTR del Lazio, depositata il 29 dicembre 2016, decidendo nel merito, accoglieva l'originario ricorso della contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Rileva la ricorrente che, nella parte espositiva dell'ordinanza, erroneamente era indicato che l'appello della contribuente era stato respinto, confermando la decisione di primo grado, mentre, in realtà, la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, riformando la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente. Rappresenta, inoltre, che risultava erronea l'identificazione dell'immobile oggetto di causa. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.