Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49732

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49732
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. D M V, nato a Melfi il 05/09/1965 2. T R, nata a Melfi il 26/02/1967 3.

BPER

Credit Management s.c.p.a. avverso il decreto dell'11/02/2022 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, adottato in riforma dell'anteriore decisione del Tribunale di Matera, la Corte di appello di Potenza: - incidentalmente ribadiva la pericolosità sociale qualificata, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto V D M;
- accertava la significativa sproporzione tra i redditi e le attività economiche del medesimo, e del suo nucleo familiare, da un lato, e determinati beni immobili, intestati per fittizia interposizione al coniuge R T, e disponibilità di natura finanziaria loro distintamente pertinenti, dall'altro;
- disponeva la confisca di prevenzione di tali cespiti, di cui riteneva non dimostrata la legittima provenienza, fatte salve, quanto al rapporto finanziario facente capo a T, le successive verifiche sulla natura previdenziale del medesimo e sull'importo di esso conseguentemente passibile di ablazione. Gli immobili risultavano gravati da ipoteca, iscritta in favore della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna (in giudizio rappresentata dalla mandataria,

BPER

Credit Management s.c.p.a.), a garanzia del mutuo erogato a T. La Corte di appello, dopo aver integrato il contraddittorio, disconosceva tuttavia il credito ipotecario, ritenendolo obiettivamente strumentale all'attività illecita e ritenendo non configurabili la buona fede dell'Istituto e l'inconsapevole affidamento.

2. Ricorrono per cassazione il proposto e la terza intestataria, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. I ricorrenti deducono, nell'unico motivo, violazione di legge e apparenza di motivazione. La pericolosità sociale qualificata del proposto sarebbe conclamata solo sino al 2006 (epoca di cessazione della permanenza del reato ex art. 416-bis cod. pen., irrevocabilmente accertato). La Corte di appello avrebbe mancato di verificare se detta pericolosità potesse estendersi a periodi temporali di gran lunga successivi, tenuto conto del fatto che il deposito di risparmio, di cui era titolare Di Muro, sarebbe stato aperto solo nell'aprile 2019, mentre il fondo previdenziale di T sarebbe stato istituito nell'agosto 2017. Sarebbe poi mancato qualunque approfondimento in ordine all'effettiva provenienza non giustificabile delle anzidette somme, e in ordine alla riferibilità a Di Muro di quelle appartenenti alla consorte. Sarebbe stata inoltre illegittima la decisione di confiscare l'intera disponibilità del rapporto finanziario pensionistico, con riserva di valutare solo in prosieguo l'esistenza di eventuali limiti al potere ablatorio ai sensi dell'art. 545 cod. proc. civ.Quanto agli immobili, la Corte di appello avrebbe basato il giudizio di sproporzione reddituale sulla nuova perizia contabile da essa disposta, irragionevolmente discostatasi, tuttavia, dai puntuali elaborati tecnici di ufficio, acquisiti nel giudizio di primo grado. Il ribaltamento radicale di valutazione sarebbe privo di convincente spiegazione. Il perito, nominato dalla Corte di appello, avrebbe, tra l'altro, sottostimato sia le entrate del nucleo familiare, fornendo un quadro solo parzialmente rappresentativo dell'effettiva capacità patrimoniale di cui i ricorrenti disponevano pro-tempore, sia il valore delle plusvalenze immobiliari, da T realizzate grazie all'andamento in allora fortemente speculativo del mercato, che, unite ai finanziamenti bancari ottenuti (poco importa se assistiti da sufficiente garanzia), avrebbero viceversa integrato una provvista utile e adeguata agli acquisti in contestazione. Risalendo questi ultimi ad epoca assai precedente la formulazione della proposta di misura di prevenzione patrimoniale, nessuna presunzione di intestazione fittizia dei beni al coniuge avrebbe, infine, potuto operare.

3. Ricorre altresì per cassazione, tramite il difensore munito di procura speciale,

BPER

Credit Management s.c.p.a., mandataria dell'istituto bancario titolare del credito ipotecario. La società ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione della legge processuale. La Banca, benché titolare di diritto reale di garanzia sui beni da confiscare, sin dall'origine pacificamente risultante dagli atti, sarebbe stata pretermessa nel primo grado del procedimento di prevenzione. Il difetto genetico di contraddittorio, eccepito dinanzi alla Corte di appello, si tradurrebbe nell'insanabile invalidità della decisione. Deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione, con riferimento all'omessa menzione e valutazione delle memorie difensive depositate nel secondo grado del procedimento di prevenzione. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata analitica dimostrazione della strumentalità del credito all'esercizio delle attività illecite del proposto, o di quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata rilevazione della buona fede della Banca e dell'inconsapevole affidamento.
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