Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20494

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20494
Data del deposito : 25 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAHMAN MUBINUR nato il 16/12/1978 avverso l'ordinanza del 03/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del P.G., dott. G P, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo;
letta la memoria del difensore del condannato che ha concluso chiedendo che venga annullata l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, che venga dichiarata, ai sensi degli artt. 167 cod. pen.e 460, comma 5, cod. proc. pen., l'estinzione del reato di cui al decreto penale n. 539672009 reso dal G.I.P. di Palermo in data 9.12.2009;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di R M avverso il provvedimento del 23.7.2020, con il quale era stata respinta la richiesta difensiva, volta a ottenere la declaratoria di estinzione del reato oggetto del decreto penale di condanna del 9.12.2009, divenuto esecutivo dal 9.5.2012. A ragione della decisione, riteneva corretta la pronuncia opposta, evidenziando che il R aveva commesso nel quinquennio dalla data di esecutività del decreto penale di condanna (precisamente, il 29.12.2015) una contravvenzione della stessa indole, a nulla rilevando che detto reato fosse stato dichiarato estinto, con sentenza del 18.5.2020, divenuta irrevocabile dal 15.6.2020, per esito positivo della messa alla prova.

2. Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avvocato P G, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Ha, in proposito, sostenuto che il Tribunale avrebbe totalmente ignorato le censure difensive, confermano il provvedimento oggetto di opposizione "sulla scorta di una scelta interpretativa (concernente l'individuazione del dies a quo e ad quem utili a orientarsi nel calcolo del termine di cui all'art. 460, comma 5, cod. pen.) totalmente incomprensibile che, in definitiva, rende manifestamente illogica l'intera motivazione";
che, al contrario, il Tribunale,
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