Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2018, n. 09099
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 2355-2017 proposto da: B P SNDRIO S.C.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;- ricorrente -contro P E M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato F V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato V B;- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4195/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 1'11/11/2016;(qPig udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. A S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il-Fig-etta-del ricorso incidentale;uditi gli Avvocati P e B. FATTI DI CAUSA La società cooperativa per azioni Banca Popolare di Sondrio, sulla base del decreto ingiuntivo n. 569/09 del 9 novembre 2009, pronunciato dal Tribunale di Sondrio, intimò dapprima in data 27 marzo 2013 e poi in data 28 agosto 2013 atti di precetto ad E M P, quale avente causa, per effetto di successione legittima, del marito A V. L'intimata E M P propose opposizione, deducendo di non essere debitrice della somma ingiuntale, atteso che aveva accettato l'eredità del marito con beneficio di inventario e che i beni erano stati rilasciati ai creditori. Il Tribunale di Sondrio, quale giudice dell'opposizione, con sentenza n. 249/2015, dichiarò la nullità del precetto e condannò la creditrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., osservando come il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse scaduto prima del perfezionamento dell'inventario nonché dell'avvenuto rilascio dei beni ereditari. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 4195/2016 dell'Il novembre 2016, accolse il gravame della Banca Popolare di Sondrio soltanto in relazione alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritendendo che la Banca si fosse limitata a sostenere in giudizio, in una Ric. 2016 n. 08898 sez. 52 - ud. 30-01-2018 -2- situazione "tra l'altro alquanto complessa", ragioni poi valutate infondate dal giudice adito. La Corte d'Appello affermò di condividere il ragionamento che aveva portato il Tribunale alla dichiarazione di nullità sia del precetto che del successivo pignoramento, rilevando che E M P aveva accettato l'eredità del marito A V, morto il 19 agosto 2009, con beneficio di inventario mediante dichiarazione dell'il settembre 2009, e che le operazioni di redazione di inventario (anche a seguito di proroga concessa dal Tribunale) erano terminate in data 5 marzo 2010, con successiva designazione del curatore incaricato di procedere alla liquidazione dell'eredità rilasciata ai creditori ed ai legatari. Essendo stato emesso il 9 novembre 2009, su domanda della Banca Popolare di Sondrio, il decreto ingiuntivo nei confronti di E M P, nella qualità di erede del defunto coniuge, poi portato in esecuzione, alla scadenza del termine per proporre la relativa opposizione ex art. 641 c.p.c. non era stata ultimata la redazione dell'inventario, formalità costituente un elemento della fattispecie a formazione progressiva di accettazione con beneficio di inventario, sicché la limitazione di responsabilità scaturente dal beneficio in questione ben poteva essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione. La Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. ha formulato ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi. P E M ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in unica censura. La Banca Popolare di Sondrio si difende con controricorso dal ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ric. 2016 n. 08898 sez. 52 - ud. 30-01-2018 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio reputa pregiudizialmente che non sussistono ragioni di economia processuale per disporre la riunione dei ricorsi R.G. n. 8898/2016 e R.G. n. 2355/2017, entrambi discussi all'udienza del 30 gennaio 2018, stante la parziale difformità delle vicende e delle progressioni procedimentali inerenti alla due diverse controversie.
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