Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/05/2021, n. 14348
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 37112-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363991001) in persona del Direttore pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro CIRIGLIANO GIUSEPPINA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da stessa;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 222/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 30/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. L D PCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso due avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per gli anni d'imposta 2010 e 2011;la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto il gravame della parte contribuente si è risolto nella mera riproposizione delle difese svolte nel primo grado di giudizio, senza contenere alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata: in particolare la prospettazione dell'appello non tengono conto del più ampio e articolato percorso motivazionale che in maniera specifica e compiuta richiama una più ampia documentazione esibita dalla parte contribuente;avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.