Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 04249

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 04249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04249
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ISLAMI ARTON nato il 16/04/1981 ISLAMI AVNI nato il 04/04/1974 ISLAMI FAZLI nato il 25/05/1978 TAHIRI GAZMEND nato il 28/03/1983 ISLAMI VISAR nato il 01/10/1985 ISLAMI CLIRIMTAR nato il 20/09/1999 avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG S P, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza di applicazione pena del 13 aprile 2022 il Tribunale di Trieste, su richiesta delle parti, applicava a I A ed I A la pena di 4 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio plurimo aggravato commessi in Trieste il 4 settembre 2021, ed ad I F, I V, I C, T G la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di lesioni consumate aggravate commessi in Trieste il 4 settembre 2021. Il Tribunale disponeva anche l'applicazione ad I A ed I A della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nella misura fissa prevista dall'art. 29 cod. pen. di 5 anni nonostante che in fattispecie simile, quella delle pene accessorie dei reati fallimentari, Corte Cost. n. 222 del 2018 avesse dichiarato l'incostituzionalità delle pene accessorie predeterminate per legge. Lamentano, inoltre, mancanza di motivazione in punto di applicazione della pena accessoria. Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono di sollevare questione di costituzionalità della norma dell'art. 20 cod. pen. nella parte lin cui prevede una pena accessoria di durata predeterminata. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano mancata valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. S P, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Si premette che sono pervenute due diverse istanze di rinvio della trattazione del giudizio di cassazione, una datata 9 dicembre 2022 e firmata dall'avv. Giovanni Fusco, in cui lo stesso lamenta di con aver ricevuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, ed una datata 5 dicembre 2022 e firmata dall'avv. A F, in cui lo stesso lamenta di non aver ricevuto l'avviso di udienza e di non aver ricevuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Entrambe le istanze sono infondate.

1.1. L'istanza dell'avv. Giovanni Fusco è infondata, perchè la impugnazione di una sentenza di patteggiamento emessa dal giudice per le indagini preliminari segue il rito previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., rito applicabile nei casi in cui la Corte "deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442". Il rito dell'art. 611 cod. proc. pen. non prevede la comunicazione ai difensori delle parti delle conclusioni del Procuratore generale limitandosi la norma a stabilire che "se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica". La comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale è prevista nel diverso rito introdotto dalla disciplina emergenziale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi