Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2018, n. 51157
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRADDOSIO COSIMO DAMIANO nato a BARI il 24/09/1978 avverso la sentenza del 26/04/2017 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere L F M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore R A che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/6/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, condannava F C D, computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di un anno e due mesi di reclusione, avendolo ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159/2011 e 116, comma 15 e 17, c.d.s. Secondo l'impostazione accusatoria, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva guidato un'autovettura benché la sua patente fosse stata revocata e, sottoposto a un controllo, si era dato alla fuga recandosi nel territorio di un diverso comune. 2. Con sentenza del 26/4/2017, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella di primo grado, assolveva il F dall'imputazione di guida senza patente, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" e rideterminava la pena, in ordine alla residua imputazione, in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione (pena base un anno;aumento di otto mesi per la reclusione;riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.).
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