Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/02/2019, n. 04769

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/02/2019, n. 04769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04769
Data del deposito : 19 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21619-2017 proposto da: D A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio PERROTTA - CASAGR \NIDE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ANZISI, LUCIANO BOCCARUSSO;

- ricorrente -

nonché

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso l'ordinanza n. R.G. 8401/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, - /(( emessa il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. (;AB1uILF. POSITANO. Rilevato che: con ricorso del 12 dicembre 2014 proposto davanti al Tribunale di Napoli, A D chiedeva che fosse accertato il grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, subito durante la detenzione presso la casa circondariale di Napoli - Secondigliano e la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni da inumana detenzione, oltre alle spese di lite. Deduceva di essere stato detenuto presso tale istituto dal 18 maggio 2012 al 5 marzo 2014 e che le condizioni disumane dipendevano dal sovraffollamento della struttura, dal ridotto spazio disponibile all'interno delle stanze, occupate da più detenuti, dalla scarsa penetrazione di aria e di luce, dall'insufficienza dei pezzi igienico-sanitari, dall'inadeguatezza del riscaldamento e dalla mancanza di riservatezza, oltre che per la ridotta misura di ore d'aria. In particolare, la cella misurava metri quadri 5,9 e il bagno ulteriori metri quadri 2,8 e che tali vani erano divisi con un'altra persona, sicché lo spazio a disposizione per ciascuno era inferiore a 3 m quadri;
il Ministero della Giustizia contestava nel merito l'avversa pretesa;
il Tribunale di Napoli, con decreto del 25 maggio 2017, rilevava che il decreto legge 26 giugno 2014 (convertito nella legge n. 117 del 2014) introduce un termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto. Entro tale termine i soggetti legittimati possono proporre 7?-r Ric. 2017 n. 21619 sez. M3 - ud. 20-09-2018 -2- azione per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di residenza. Riteneva fondata l'eccezione di decadenza semestrale poiché la detenzione era terminata il 5 marzo 2014 ed il ricorso era stato depositato il 12 dicembre 2014, oltre il termine di sei mesi. Nel merito, comunque, rilevava che dalla relazione della direzione della casa circondariale di Napoli del 27 maggio 2015 emergeva che la cella aveva una dimensione di 9 m quadri, per cui ciascun detenuto aveva una superficie di circa 4,5 m quadri, ampiamente superiore a quella di 3 m quadri ritenuta spazio vitale. Aggiungeva che nel computo doveva inserirsi anche lo spazio occupato dai servizi igienici. Infine, riteneva che nel conteggio dei metri quadri calpestabili, non dovessero computarsi gli spazi occupati dal mobilio, con ciò aderendo all'orientamento della giurisprudenza che sosteneva tale impostazione. Conseguentemente, il Tribunale con decreto del 25 maggio 2017, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A D, affidandosi a un unico motivo che illustra con memoria. Il Ministero di Giustizia deposita memoria al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.
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