Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/08/2018, n. 21281

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/08/2018, n. 21281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21281
Data del deposito : 29 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

2,12,8.d ORDINANZA sul ricorso 15861-2017 proposto da: COSTIGLIOLO S F, elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato E D;

- ricorrente -

contro

OCCHIPINTI CARMELINA, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato S B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1347/2016 della Corte d'appello di Genova, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo. RITENUTO S F C proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoi confronti da C O, per l'importo complessivo di C 126.574,76 risultante da due assegni. Il Tribunale di Genova respingeva l'opposizione. Tale decisione veniva appellata dal C, che produceva solo d'h quel punto una quietanza di pagamento a firma apparente della O. La Corte d'appello di Genova ammetteva la produzione documentale e, a seguito di disconoscimento da parte dell'appellata, disponeva procedersi alla verificazione della firma. Infine, avendo il c.t.u. concluso per la natura apocrifa della sottoscrizione, la corte territoriale rigettava l'appello. La sentenza è fatta oggetto, da parte del C, di ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. La O ha resistito con controricorso. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art.

1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Il ricorso è inammissibile. Con i primi tre motivi - che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente - il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1863 cod. proc. civ. e degli artt. 1998 e 2697 cod. civ., nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo. Tale "fatto", in realtà posto a fondamento di tutte e tre le censure, è costituito da una sentenza penale di proscioglimento pronunciata a seguito della denuncia per falso sporta dalla O nei confronti del Costiglione in relazione alla falsa sottoscrizione della quietanza di pagamento. Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Ric. 2017 n. 15861 sez. M3 - ud. 03-05-2018 -2- Va premesso, anzitutto, che la sentenza penale di che trattasi non è una sentenza di assoluzione nel merito. Il Costiglione è stato prosciolto dall'accusa perché il fatto (falso materiale in scrittura privata) non è più previsto dalla legge come reato, a seguito della depenalizzazione di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n.

7. Siamo quindi al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 652 cod. proc. pen., che presuppone la pronuncia di un'assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce (rectius, il fatto è stato commesso nell'adempimento del dovere o nell'esercizio di una facoltà). Al di fuori di queste ipotesi, la sentenza penale costituisce elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice con sindacato di merito non censurabile in questa sede. In ogni caso, il "fatto decisivo" non è dedotto nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Infatti, il ricorso non contiene la riproduzione diretta o indiretta della sentenza penale, con la specificazione, in questo secondo caso, della parte dell'atto in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro. Il ricorrente si è limitato ad indicare solo la sede in cui sarebbe esaminabile la sentenza penale. Invece, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, non è sufficiente la specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, ma deve procedersi anche ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Sez. 1, Sentenza n. 5478 del 07/03/2018, Rv. 647747 - 01;
Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 - 01). L'omessa riproduzione diretta od indiretta rende, inoltre, i motivi Ric. 2017 n. 15861 sez. M3 - ud. 03-05-2018 -3- generici o comunque meramente assertori. Tali circostanze determinano l'inammissibilità del primo motivo e quella consequenziale del secondo, del terzo e, in parte, anche del quarto motivo, poiché tutti presuppongono l'accertamento giudiziale del "fatto decisivo". Con il quarto motivo, formalmente volto a denunciare la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in realtà si deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata, anche in relazione alle risultanze del giudizio penale di cui si è detto. Tale vizio non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Pertanto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al "minimo costituzionale", nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01). Nessuna di tali anomalie è stata denunciata con il ricorso in esame, né ricorre nel caso di specie. Consegue l'inammissibilità anche del quarto motivo. Infine, con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 89 cod. proc. civ., in relazione al rigetto della richiesta di cancellazione di una serie di espressioni ingiuriose utilizzate dalla controparte nei propri scritti difensivi. Il motivo è carente di specificità (art. 366, Ric. 2017 n. 15861 sez. M3 - ud. 03-05-2018 -4- primo comma, n. 6, cod. proc. civ.), essendo stata omessa l'indicazione delle espressioni asseritamente offensive. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Non ricorrono, tuttavia, le condizioni per disporre la distrazione delle stesse in favore dell'avvocato S B, difensore della O, che ne ha fatto espressa richiesta. Va rilevato, infatti, che la O risulta assistita - congiuntamente e disgiuntamente - dall'avvocato B e dall'avvocato P P, che invece non si è dichiarato antistatario e non ha richiesto la distrazione in proprio favore delle spese processuali. L'art. 93 cod. proc. civ. prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. La norma va interpretata nel senso che la richiesta di distrazione, anche quando proveniente da uno solo dei procuratori (se munito di mandato ad operare disgiuntamente), deve comunque concernere l'intero collegio difensivo. La ragione è chiara. La distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta priva la parte vittoriosa della possibilità di agire nei confronti del soccombente per il recupero delle stesse, dal momento che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore un diritto proprio, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (v., ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013, Rv. 625396 - 01). La "traslazione" del diritto alle spese di lite è ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall'altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore. Orbene, in caso di pluralità di difensori, mentre quest'ultima circostanza, se affermata Ric. 2017 n. 15861 sez. M3 - ud. 03-05-2018 -5- positivamente da uno di essi, vale ad escludere automaticamente che le stesse spese possano essere state anticipate anche da un altro legale, la dichiarazione di non aver riscosso gli onorari non può essere resa solamente da uno dei procuratori, giacché, se formulata in questi termini, non basterebbe ad escludere che tali compensi possano essere stati percepiti da un altro dei difensori. Con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, che la parte privata si troverebbe nella situazione di aver sostenuto degli esborsi a titolo di compensi professionali per la prestazione d'opera legale e di non poter chiedere il pagamento delle spese processuali al soccombente, per effetto del provvedimento di distrazione che ha attribuito tale diritto ad un difensore diverso da quello che ha riscosso gli onorari. Pertanto, qualora la parte abbia più difensori, costituisce condizione per l'adozione del provvedimento di distrazione l'attestazione dell'omessa riscossione dei compensi da parte di tutti i difensori in procura. Dichiarazione che, ben può essere resa anche solo da uno di essi, se munito di mandato ad agire disgiuntamente, ma che deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 cod. proc. ci v. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma Elle deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo". Facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, l'istanza di distrazione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto l'avvocato B ha dichiarato semplicemente di essere antistatario, senza nulla precisare in relazione alla posizione del codifensore avvocato P P. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- Ric. 2017 n. 15861 sez. M3 - ud. 03-05-2018 -6- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché il ricorrente deve essere condannato al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
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