Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2022, n. 48333

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2022, n. 48333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48333
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da S V, nato il 28/11/1959 a Guasila avverso la ordinanza del 23/05/2022 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti e la ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale C A, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 maggio 2022 il Tribunale di Cagliari ha accolto l'appello proposto dal P.M. ex art. 322-bis cod. proc. pen. e, in parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 27 aprile 2022 - con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo del saldo del conto corrente n. 95942 presso la filiale di Guasila del Banco di Sardegna e di ogni altro bene mobile e immobile nella disponibilità dell'indagato V S, fino alla concorrenza della somma di euro 64.613,07 - ha disposto il sequestro preventivo del saldo del predetto conto corrente bancario e di ogni altro bene, mobile e immobile, nella disponibilità del S, fino alla concorrenza della somma di euro 53.733,60, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-ter cod. pen. e 2 della legge n. 898 del 1986, per avere indebitamente percepito, nella sua qualità di imprenditore agricolo, i contributi relativi ai regimi di sostegno previsti per gli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, attraverso la presentazione della domanda unica di pagamento e di altre domande per il sostegno al reddito, senza dichiarare di essere stato condannato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 5 settembre 2009, irrevocabile il 7 luglio 2011, nonostante il divieto al riguardo espressamente posto dall'art. 67, comma primo, lett. g) e comma ottavo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo con un primo motivo vizi di apparenza della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, e di omessa motivazione con riferimento alla configurabilità del presupposto del periculum in mora. Si assume, al riguardo, l'omessa considerazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della precedente decisione di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, nonché delle deduzioni sul punto formulate nelle memorie difensive, ove si richiamavano dei precedenti giurisprudenziali pienamente assimilabili al caso di specie e se ne ponevano in evidenza le peculiarità, legate alla sottoscrizione di un modulo prestampato, che non consentiva di apporvi alcuna integrazione, contenendo un generico richiamo al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, senza alcuna indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali oggetto di attestazione. Nessuna motivazione è rinvenibile in merito alle argomentazioni sviluppate nel primo provvedimento, che riteneva oscuro e fuorviante il richiamo normativo contenuto nella "domanda unica" sottoscritta dal S, prospettando l'esistenza di un ragionevole dubbio sul fatto che egli avesse dolosamente omesso di dichiarare l'esistenza di una precedente condanna per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.1. Con un secondo motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, trattandosi di un provvedimento finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.

2.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta in via subordinata la omessa qualificazione delle cose sequestrate come oggettivamente confiscabili.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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