Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2022, n. 10329
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANO RUGGIERO nato a BARLETTA il 17/10/1979 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S D;Cazi idnCi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FTTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti di F R, giudicato responsabile del reato di furto aggravato continuato (artt. 81, 624 e 62 n. 11 cod. pen.) e condannato alla pena ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il F, a mezzo del difensore di fiducia avv. G M, articolando un primo motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. per aver i giudici di merito ritenuto valida la querela proposta dal sig. R R in qualità di amministratore unico dell'Azienda Agricola 'Nuova Agricoltura Ort La s.r.l.', nonostante non vi fosse indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza del medesimo;nel caso di specie, asserisce, non può trovare applicazione il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è sufficiente la indicazione della legale rappresentanza, perché esso ha a riferimento le società di capitali mentre nel caso che occupa si tratta di società a responsabilità limitata. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 624 e 646 cod. pen. perché la Corte di appello avrebbe dovuto qualificare il fatto come appropriazione indebita, giacché il F possedeva o comunque aveva la disponibilità dell'autocarro di proprietà dell'azienda di cui era dipendente e all'interno del quale era custodito il carburante. Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. perché la chiamata in correità operata da Francesco Piazzola nei confronti del F è stata posta a base del giudizio nonostante l'assenza di riscontri esterni che colleghino il fatto al chiamato. Anche la ritenuta confessione stragiudiziale del F avrebbe dovuto trovare riscontro per poter essere ritenuta effettiva e veritiera.
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