Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10636

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10636
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KHURTSILAVA LASHA, nato il 12/10/1986 avverso l'ordinanza del 18/08/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
letta la requisitoria del Procuratore generale, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/8/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza di L K di concessione di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, per avere reperito un domicilio in cui scontare la pena residua in forma di detenzione domiciliare, dopo che la prima istanza in tal senso era stata rigettata per la irreperibilità del condannato (dichiarata con decreto del Pubblico ministero del 9/4/2022) che aveva comportato la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. A F, deducendo illogicità della motivazione e rivendicando la sussistenza dei presupposti per l'accesso del K alla detenzione domiciliare. Inoltre, si è eccepito che non era mai stato notificato al condannato alcun ordine di esecuzione essendo egli residente all'estero: invero, se lo avesse ricevuto, avrebbe presentato la documentazione relativa al domicilio presso cui scontare la detenzione. Ha dunque invocato l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e la concessione di una seconda sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.
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