Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2021, n. 37578
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A M, nato a Brescia il 14/08/1963 avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie /con determinazione a cura della Corte di cassazione, e inammissibilità del ricorso nel resto;
udito per l'imputato l'avv. L T in sost. avv. A R che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova Icon la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per avere, quale legale rappresentante della Abax srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per dette imposte per l'anno 2010, con evasione delle relative imposte superiore alle soglie di legge. Commesso in Curtatonel'01/10/2011. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. in data 31/07/2019, il Tribunale aveva corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza per l'omessa previsione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che venivano disposte, e la confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fino alla concorrenza di C 697.759,04. 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale in capo al ricorrente e alla sussistenza del dolo specifico di evasione in presenza di elementi indiziari che avrebbe dovuto indurre l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato essendo, al più, l'omissione della presentazione della dichiarazione imputabile a titolo di negligenza. Il ricorrente, pur essendo l'amministratore della società alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non si era occupato della gestione societaria nella quale si erano avvicendate altre due persone, avendo dismesso la carica sociale nel febbraio 2011, seppur nuovamente assunta il 24 giugno 2011. Le vicissitudini nella gestione sociale, accompagnate dall'avvicendamento di doversi soggetti nella carica di amministratore sarebbero elementi per ritenere addebitabile l'omissione a titolo di colpa, con esclusione del dolo di evasione. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale avrebbe confermato l'applicazione della pena accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due, in violazione del disposto di cui all'art. 37 cod.pen. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la durata delle pene accessorie temporanee deve essere uniformata alla durata della pena principale e, dunque, di anni uno. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'impossibilità di eseguire la confisca diretta del profitto del reato e di accertamenti dell'insufficienza del patrimonio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce causa di inammissibilità. In ogni caso, sono anche manifestamente infondate. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di
udita la relazione svolta dal consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla durata delle pene accessorie /con determinazione a cura della Corte di cassazione, e inammissibilità del ricorso nel resto;
udito per l'imputato l'avv. L T in sost. avv. A R che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova Icon la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per avere, quale legale rappresentante della Abax srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per dette imposte per l'anno 2010, con evasione delle relative imposte superiore alle soglie di legge. Commesso in Curtatonel'01/10/2011. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen. in data 31/07/2019, il Tribunale aveva corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza per l'omessa previsione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che venivano disposte, e la confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, fino alla concorrenza di C 697.759,04. 2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale in capo al ricorrente e alla sussistenza del dolo specifico di evasione in presenza di elementi indiziari che avrebbe dovuto indurre l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato essendo, al più, l'omissione della presentazione della dichiarazione imputabile a titolo di negligenza. Il ricorrente, pur essendo l'amministratore della società alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non si era occupato della gestione societaria nella quale si erano avvicendate altre due persone, avendo dismesso la carica sociale nel febbraio 2011, seppur nuovamente assunta il 24 giugno 2011. Le vicissitudini nella gestione sociale, accompagnate dall'avvicendamento di doversi soggetti nella carica di amministratore sarebbero elementi per ritenere addebitabile l'omissione a titolo di colpa, con esclusione del dolo di evasione. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale avrebbe confermato l'applicazione della pena accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due, in violazione del disposto di cui all'art. 37 cod.pen. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la durata delle pene accessorie temporanee deve essere uniformata alla durata della pena principale e, dunque, di anni uno. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale segnatamente l'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione in relazione alla prova dell'impossibilità di eseguire la confisca diretta del profitto del reato e di accertamenti dell'insufficienza del patrimonio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce causa di inammissibilità. In ogni caso, sono anche manifestamente infondate. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di
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