Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/04/2022, n. 13346
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIGHORO GLORIA nato il 13/12/1976 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di G A, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto censura in termini assertivi la razionale valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la configurabilità della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto alla luce della valutazione di merito in ordine al numero degli oggetti contraffatti sequestrati e del presumibile prezzo al quale avrebbero potuto essere smerciati;- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.