Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/2010, n. 10218
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L'art. 13 del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32 (applicabile "ratione temporis") stabilisce il principio secondo cui, per la validazione del brevetto europeo in Italia, è necessario che venga presentata apposita domanda, cui vanno allegati l'originale del brevetto europeo e la sua traduzione nella lingua italiana, e che detta domanda deve contenere l'indicazione del domicilio in Italia ai fini delle comunicazioni, tale indicazione, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, vale anche ai fini dell'individuazione del foro competente per le controversie derivanti dal brevetto, in cui il titolare sia convenuto.
Sul provvedimento
Testo completo
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22673-2005 proposto da:
AL TO SERBATOI S.P.A. (P.I. 00405130683), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso l'avvocato D'ANGELO QUIRINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI BIASE GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO ER S.P.A. (c.f. 01148530429), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso l'avvocato LEMME GIULIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIUZZO LAMBERTO, LEMME FABRIZIO VITTORIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1331/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato GIULIANO LEMME che ha chiesto l'interruzione del procedimento o in subordine rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.2.1995, la TO ME s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la ER ST BA s.p.a. per l'accertamento della non brevettabilità del trovato oggetto della domanda di brevetto italiano MI94AOOO938, depositata dalla convenuta in data 11.5.1994 con il titolo "Contenitore protettivo a tenuta stagna per la installazione interrata di BA contenenti gas liquefatti sotto pressione" (brevetto poi concesso con il
Si costituiva la ER ST RB s.p.a. eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, la litispendenza per connessione con altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, a carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, nel merito, contestando la fondatezza delle domande di parte attrice, affermando la piena validità del trovato. Effettuata CTU brevettuale, la causa era decisa dal tribunale con sentenza n. 7576/98 che, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, accoglieva le domande di parte attrice e dichiarava la nullità dei brevetti in contestazione.
Proposta impugnazione da parte della ER ST RB s.p.a., la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata in data 3.3.2000, dichiarava la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio con il litisconsorte necessario AN LU, risultante autore dell'invenzione, e rimetteva la causa al Tribunale. Con atto di citazione del 14.9.2000 la TO ME s.p.a. provvedeva alla riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Milano.
Si costituiva nel giudizio l'originaria convenuta ER ST RB s.p.a. che riproponeva le eccezioni e le difese già sollevate nelle precedenti fasi, rilevando altresì che la Commissione Europea dei Brevetti aveva nel frattempo respinto l'opposizione avverso la concessione del brevetto Europeo. Si costituiva AN LU, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di riassunzione ad esso notificato nonché il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla validità delle domande di brevetto, l'incompetenza per territorio del tribunale adito e l'identità della materia del contendere rispetto ad altro giudizio. Affermava, quindi, la validità dei brevetti in contestazione e proponeva in riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la contraffazione del brevetto perpetrata dalla società attrice.
Nel corso del giudizio era effettuata CTU brevettuale. Con sentenza n. 10863/2003, il Tribunale di Milano definiva il giudizio, e respinte tutte le eccezioni preliminari, ravvisata la carenza di novità intrinseca del trovato, dichiarava la nullità della frazione italiana del brevetto Europeo, nonché del brevetto nazionale, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese. Con atto di citazione in appello notificato il 29 settembre 2003, la ER ST BA s.p.a. impugnava la predetta sentenza, di cui chiedeva la riforma.
L'appellante prospettava la nullità della sentenza per difetto di partecipazione del P.M. ex art. 79, comma 2, L. inv.;
riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, nonché quella di incompetenza territoriale e di litispendenza;
nel merito censurava la decisione del Tribunale, meramente ripropositiva delle conclusioni della c.t.u., là dove aveva ritenuto la nullità del brevetto per difetto di novità intrinseca.
L'appellata chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Si costituiva altresì AN LU, che proponeva appello incidentale, richiamando le domande già avanzate dall'appellante principale, nonché l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione e d'incompetenza territoriale.
Con sentenza 1331/05, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la ER ST BA PA sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria e comprendenti anche la domanda di conversione del brevetto in modello di utilità, cui resiste con controricorso la TO ME PA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente assume e che la sentenza avrebbe errato nel ritenere sufficiente, al fini della partecipazione del PM al procedimento, la mera apposizione, da parte dell'Ufficio, del visto di presa visione degli atti, mentre, a detta della ricorrente, sarebbe stata necessaria la notificazione degli atti stessi al PM.
Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel non accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio. La controversia di nullità, infatti, era stata radicata avanti il Tribunale di Milano sull'assunto della non sufficienza, al fini dell'identificazione della sede della società dell'indicazione della sola città di Pescara sul modulo presentato per il deposito della domanda di brevetto.
Con il terzo motivo sostiene che la Corte avrebbe errato nel disattendere - come già aveva fatto il Tribunale - le eccezioni di litispendenza, connessione e/o continenza rispetto alla causa per concorrenza sleale promossa dalla ER ST RB S.p.A. con citazione notificata il 20 maggio 1995 avanti il Tribunale di Pescara.
Con il quarto motivo, censura la ritenuta mancanza di novità del brevetto, sostenuta nella CTU e posta a base delle decisioni della Corte d'Appello e del Tribunale.
Con il quinto motivo chiede la conversione del brevetto nullo in modello di utilità.
Va anzitutto disattesa la richiesta, depositata in cancelleria, di interruzione del processo per essere stata la TO ME PA posta in amministrazione straordinaria.
È stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte che il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., ivi compresa la sottoposizione a procedura concorsuale di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di