Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2023, n. 03719

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2023, n. 03719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03719
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: REGOLI ALESSIO nato a CASARANO il 23/01/1985 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO M C;
lette/sentite le conclusioni del PG 0-¢,& er\g_

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce con ordinanza del 10/12/2021 dichiarava inam- missibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce in data 22/4/2021 avverso la sentenza di assoluzione di Regoli Alessio del Tribunale di Lecce del 13/4/2021 poiché non risultava documentata l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica alla presentazione dell'appello, presupposto indi- spensabile per legittimare il P.G. ad esercitare il suo potere di impugnazione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale della Repubblica di Lecce, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 593 bis, 591 cod. proc. pen. e 166 bis disp att. cod. proc. pen. Assume il P.G. ricorrente che l'impugnata ordinanza ha commesso un errore giuridico nell'interpretazione e applicazione delle norme processuali. Il pubblico ministero di primo grado non ha proposto appello avverso la sen- tenza, mentre l'unico appello proposto è quello presentato dal Procuratore Gene- rale. Di conseguenza sarebbe evidente l'intervenuta acquiescenza del Procuratore della Repubblica alla sentenza di primo grado. Tale acquiescenza deriva dalle in- tese esistenti tra la Procura Generale e le procure territoriali. Pienamente legittimo sarebbe il proposto appello e perciò nessuna rilevanza nel caso in esame avrebbe la diversa ipotesi dell'avocazione. Il PG ricorrente assume che l'impugnata ordinanza abbia introdotto una di- versa ipotesi non prevista dalla norma, ossia il divieto di impugnazione da parte del Procuratore Generale prima della scadenza del termine concesso al procuratore della repubblica. Si precisa che nessuna norma vieta il deposito dell'impugnazione al P.G. du- rante la decorrenza del proprio termine. I termini per l'impugnazione decorrono per il Procuratore Generale dal mo- mento della comunicazione della sentenza emessa dal giudice di primo grado men- tre per il Procuratore della Repubblica, trattandosi di sentenza depositata in udienza, dalla data del deposito avvenuto il 13/4/2021. Nel caso che ci occupa l'unico fatto idoneo ad impedire l'autonoma impugna- zione della Procura Generale, ossia l'impugnazione del P.M., non è avvenuto. L'art. 166 bis disp. att. cod. proc. pen. demanda esclusivamente in capo al P.G. la promozione di intese e forme di coordinamento con le procure territoriali.Il P.G. di Lecce ha stabilito con il provvedimento 1891 del 15/3/2018 i mec- canismi di coordinamento tra l'ufficio della procura generale e gli uffici delle pro- cure territoriali. Certamente non è consentito, aggiunge il ricorrente, all'ufficio giudicante di interferire in qualsiasi modo come avvenuto con il provvedimento impugnato. Né l'organo giudicante possiede strumenti di controllo dei rapporti tra procure. Si rileva che le sentenze di questa Corte richiamate nell'impugnato provvedi- mento sono tutte relative a casi diversi, ad eccezione della sentenza Sez. 5 n. 30903/2020, che presenterebbe una motivazione decisamente stringata. Viene riportato il testo della richiamata sentenza della quinta sezione, per evidenziare che la stessa si limita, in quel caso, a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genricità e manifesta infondatezza senza affrontare il tema della que- stione. L'affermazione secondo cui la mancanza di prova dell'appello della procura della Repubblica farebbe venir meno il potere di impugnazione del procuratore generale, sarebbe priva di motivazione giuridica. Del resto, si aggiunge, non può il giudice richiedere adempimenti procedurali non previsti dal codice, tanto più quando tali adempimenti determinano un'inam- missibilità. L'inammissibilità può essere prevista unicamente dalla legge e deve essere collegata a precisi fondamenti di fatto e/o diritto. Nel caso che ci occupa la corte di appello avrebbe creato una nuova figura di inammissibilità fondata sull'obbligo di dimostrare l'acquiescenza del procuratore della repubblica, obbligo non previsto da nessuna norma. Si rileva, infine, che il caso di specie non può rientrare nemmeno nell'ipotesi di carenza di legittimazione, prevista dall'art. 591 cod. proc. pen. Il P.G. non è privo della legittimazione da impugnare, in quanto possiede la titolarità dell'azione, anche se in maniera subordinata rispetto all'analoga potestà del procuratore della Repubblica. Si tratta di un caso di potere concorrente che vede la caducazione di quello del procuratore generale in caso di impugnazione del procuratore della repubblica. Soltanto la condotta attiva di quest'ultimo potrà privare il P.G. della legittima- zione ad impugnare. L'assenza di impugnazione del procuratore territoriale costituisce una condi- zione per l'esercizio del potere del P.G., che non viene mai meno. Sarà semplicemente sottoposto alla condizione potestativa rimessa al procu- ratore della repubblica. Nel caso che ci occupa il Procuratore della Repubblica non ha esercitato il proprio potere di impugnazione e, pertanto, legittimamente il procuratore generale ha impugnato la sentenza di primo grado in forza del proprio autonomo potere di impugnazione. In ogni caso, conclude il P.G. ricorrente, è chiaro che l'eventuale proposizione di impugnazione da parte del procuratore territoriale avrebbe reso inammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, ma non è sostenibile che quest'ultimo debba attendere l'inutile decorso del termine previsto per il pubblico ministero, che peraltro non è nemmeno conoscibile dal P.G. L'impugnato provvedimento sarebbe estraneo a qualsiasi ragionevole inter- pretazione delle norme garantendo un'impunità a favore dell'imputato in un caso di evidente assenza di impugnazione del P.M. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al giudice competente.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 27/9/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. Con ordinanza emessa in data 10.12.2021, la Corte d'appello di Lecce ha di- chiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale av- verso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecce per violazione dell'art. 591, comma 1, lett a) c.p.p. in relazione all'art. 593 bis, comma 2, c.p.p. In data 13.04.2021, il Tribunale di Lecce emetteva sentenza di assoluzione con motivazione contestuale nei confronti di Alessio Regoli. La sentenza veniva comunicata alla Procura generale in via telematica con scadenza del termine di impugnazione al 28.4.2021. Il P.G. depositava l'atto di appello in data 22.4.2021, mentre nessuna impu- gnazione veniva depositata dal Procuratore della Repubblica. In data 10.12.2021, la Corte d'appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello del P.G. poiché non risultava documentata l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica alla presentazione dell'appello, presupposto indispensabile per legitti- mare il P.G. ad esercitare il suo potere di impugnazione. La Corte d'appello richiama il principio secondo cui non è configurabile una acquiescenza 'tacita', ma è necessaria un'acquiescenza espressa. Secondo la Corte, non è la proposizione dell'appello da parte della Procura della Repubblica che rende a posteriori inammissibile l'appello del Procuratore generale, ma è la dimostrata acquiescenza, secondo la chiara lettera dell'art. 593-bis cod. proc. pen. a fondare la legittimazione - altrimenti insussistente - del Procuratore generale. L'acquiescenza rappresenta, pertanto, un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione, la cui assenza genera le con- seguenze processuali di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. In altri termini, l'acquiescenza rappresenta, nell'attuale codice di rito, fattore costitutivo della legittimazione ad impugnare, e non un fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l'impugnazione ( cfr. Sez. 5, n. 34831 del 18/06/2021). Secondo l'orientamento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Lecce, poiché la legittimazione deve sussistere nel momento in cui è proposta l'impugnazione, l'ac- quiescenza ricorre soltanto quando il potere di impugnazione non sia stato eserci- tato e il Procuratore Generale potrà proporre appello soltanto quando siano già spirati nei confronti del Procuratore della Repubblica i termini per impugnare e questi non abbia esercitato il suo potere. Si tratta di orientamento non condivisibile poiché la ratio della norma consiste nell'evitare una duplicazione di impugnazione da parte di diverse autorità giudiziaria. Tuttavia, questa interpretazione dell'ac- quiescenza come presupposto di fatto della legittimazione ad impugnare che deve sussistere nel momento in cui viene presentata l'impugnazione comporta effetti irragionevoli, poiché contrae la legittimazione ad impugnare del Procuratore Ge- nerale a quel breve arco di tempo determinato dalla diversa decorrenza di fatto dei termini di impugnare delle due autorità giudiziarie, mentre l'art. 166 bis disp. att. cod. proc. pen. dispone che proprio al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione della sentenza di primo grado, il Procuratore Generale promuove intese o altre forme di coordinamento con i pro- curatori della Repubblica del distretto. Si tratta di intese che all'evidenza non pos- sono trovare ingresso nel processo. Ne consegue che è ben possibile che il Procu- ratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza ad una pronun- zia e il Procuratore Generale abbia voluto esercitare il proprio potere sussidiario prima dello spirare dei termini per il Procuratore della Repubblica, senza dovere attendere che venga meno la legittimazione ad impugnare del Procuratore della Repubblica. Sarà il giudice dell'impugnazione a verificare se il Procuratore Gene- rale ha fatto legittimo utilizzo del suo potere, desumendo l'acquiescenza dalla mancata impugnazione (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 6534 del 15/12/2021 Ud). Nel caso di specie, in assenza di impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, di cui la Corte dà espressamente atto in motivazione, il P.G. era l'unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado, anche prima dello spirare dei termini previsti per il Procuratore della Repubblica. Sulla scorta di tali considerazioni, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmetter