Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/05/2018, n. 20331

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/05/2018, n. 20331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20331
Data del deposito : 9 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC SERGIO nato il 10/03/1983 a UDINE BRAIDIC LORIS nato il 16/04/1979 a UDINE avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere L A;
IN FATTO E IN DIRITTO B S e B L ricorrono avverso la sentenza della Corte di Trieste del 9/2/2017 con la quale , a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione, era stata rideterminata la pena a loro inflitta in ordine ai reati di tentata estorsione e lesioni aggravate, in anni due, mesi undici di reclusione ed euro 900,00 di multa, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;
deducono la carenza ed illogicità della motivazione avuto riguardo alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi proposti risultano inammissibili, perché fondati su motivi manifestamente infondati;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo alla gravità delle condotte, all'assenza di segni di resipiscenza ed alla non occasionalità del reato, tenuto conto dei precedenti specifici a loro carico. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come è avvenuto nel caso di specie, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419;
sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora si è affermato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
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