Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2006, n. 12218
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NA Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA NA IA, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RAVEL SILVANA, WALTER BIANCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POMETINA 80 SCARL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 687, presso lo studio dell'avvocato VACCA MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3478/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito l'Avvocato Silvana RAVEL;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, A.G.A. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 agosto 1987 la sig.ra AN MA NI, socio della società Pometina 80, soc.coop. a r.l., cooperativa edilizia, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la cooperativa stessa, sostenendo la illegittimità della deliberazione del consiglio di amministrazione, con la quale era stata decisa la sua espulsione per morosità nel pagamento di rate di mutuo relative agli anni 1986-1987.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza del 9 febbraio 1999, rigettò la domanda. La Corte territoriale, su appello del soccombente, confermò (sent. n. 3479 del 6 novembre 2001) questa pronuncia. Avverso la decisione della Corte d'appello la NI ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi, cui la Pometina, soc.coop.edil. a r.l., ha resistito con controricorso. All'udienza del 5 aprile 2005, inizialmente fissata per la discussione, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e discussa quindi all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 131 e 133 e dell'art. 37 c.p.c., deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla controversia in esame, fruendo la cooperativa Pometina 80, con la quale è sorta la controversia, di contributi statali, a norma dello statuto, e involgendo la controversia stessa la decadenza dalla qualità di socio, prima dell'assegnazione definitiva e della stipula del contratto di mutuo individuale.
1.1. A queste argomentazioni la resistente, premesso che non era affatto dimostrato che la cooperativa avesse effettivamente goduto di contributi erariali, oppone che, secondo la L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 16 il R.D. n. 1165 del 1938, non sarebbe più applicabile
alle cooperative destinatarie delle agevolazioni;
inapplicabilità confermata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 53. 1.2. La censura si rivela senza fondamento, alla stregua delle seguenti argomentazioni.
1.3. Il funzionamento e le attività delle cooperative edilizie (già disciplinate nella L. 31 maggio 1903, n. 254, art. 2 e, successivamente, nel R.D.L. 30 novembre 1919, n. 2318, art. 5, sull'edilizia popolare ed economica) hanno trovato organica regolamentazione nel R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (approvazione del t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;
d'ora in poi, t.u.), contenente norme sui requisiti dei soci e sulla perdita della qualità di socio;
sulla prenotazione sull'assegnazione e il trasferimento degli alloggi;
sull'approvazione dei progetti, sul collaudo e sulla manutenzione dei fabbricati;
nonché sulle cause di decadenza dal contributo e sulla destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della cooperativa.
In questa normativa la posizione del socio si articola in più fasi - l'assegnazione dell'alloggio (concretatesi nella consegna al socio e nell'obbligo di questi di occuparlo a pena di