Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 38431

CASS
Sentenza
13 settembre 2023
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Sentenza
13 settembre 2023

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In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2023, n. 38431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38431
Data del deposito : 13 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

38431-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2136 ANNA PETRUZZELLIS Presidente - UP 13/09/2023 SERGIO DI PAOLA R.G.N. 6345/2023 DONATO D'AURIA Relatore - FRANCESCO FLORIT GIUSEPPE NICASTRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 15/12/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 10/5/2021, che aveva condannato CL AN alla pena di mesi sette di reclusione ed euro cento di multa per il reato di truffa, subordinando la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.

2. L'imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Evidenzia la difesa che i 1 Dun giudici di merito non hanno svolto alcun accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, che è soggetto economicamente debole, privo di capacità produttiva ed economica;
che tale omissione determina l'illegittimità della decisione, atteso che l'onere motivazionale non poteva essere assolto con la constatazione che non vi sono elementi che denotino il disagio economico;
che nel caso di specie risultano altresì violati gli artt. 5 e 6 della C.E.D.U.

2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva la diesa che non è stata considerata L l'incensuratezza del AN e che la mancata partecipazione al processo non può essere valutata negativamente per non riconoscere le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.

2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità. Osserva che il AN è stato condannato esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da PE FA, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., in seguito al decesso del testimone;
che non è stato svolto nessun accertamento ulteriore;
che sarebbe stata necessaria una perizia grafologica per accertare l'esatta attribuibilità della sottoscrizione del contratto di mutuo;
che, dunque, risulta violato il dettato dell'art. 111 Cost., a mente del quale l'accusato deve potersi confrontare con l'accusatore, per potersi difendere in maniera piena e diretta.

2.3 In data 8/9/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo è inammissibile perché generico. Sul tema della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sussistono diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima impostazione (Sezione 4, n. 4626 del 8/11/2019, Sgrò, Rv. 278290 - 01; Sezione 5, n. 12614 del 9/12/2015, Fanella,

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