Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2021, n. 18258

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2021, n. 18258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18258
Data del deposito : 24 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27380-2019 proposto da: IM.PA.LA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, P L ANIO, PAPAIANNI ALFONSO ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato G C;

- ricorrenti -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 69/2019 della CORTE DEI CONTI - III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPEELLO - ROMA, depositata il 11/04/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Presidente A D;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Ragioni di fatto 1. Con decreto dirigenziale del 31/12/2008 la Regione Calabria concedeva alla IM.PA.LA. srl un finanziamento di C 476.000 inserito nel Programma operativo regionale (POR Calabria) e relativo agli anni 2000-2006 e 2007-2013. Il finanziamento, volto a promuovere l'occupazione dei lavoratori, prevedeva l'obbligo, da parte della società beneficiaria, di assumere con contratto a tempo indeterminato cinquanta lavoratori (poi rideterminati in ventotto con nuovo decreto dirigenziale della Regione Calabria).

1.1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Corigliano Calabro si riscontravano irregolarità nella gestione del contributo pubblico e veniva pertanto avviata dalla Procura della Corte dei Conti- Regione Calabria l'azione diretta ad accertare la responsabilità contabile della società e di Leonardo Antonio Papaianni e Alfonso Aldo Papaianni.

1.2. Con sentenza depositata in data 24 ottobre 2016, la Sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei conti condannava gli odierni ricorrenti al pagamento in favore della Regione di C 476.000, importo pari all'intero contributo concesso, «non essendosi addivenuti Ric. 2019 n. 27380 sez. SU - ud. 25-05-2021 -2- agli obiettivi generali che erano stati posti dall'amministrazione regionale ed alla Unione europea a fondamento delle attività de qua (artt. 57 e 158 del Trattato)».

1.3. L'appello della società e dei Papaianni era poi dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti - Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello con sentenza pubblicata in data 11/4/2019, n. 69. La Corte dei conti rilevava che, a fronte della sentenza notificata a mezzo pec il 3 novembre 2016, l'appello era stato inviato alla Procura regionale tramite plico di posta raccomandata in data 19 giugno 2017, ossia oltre il 600 giorno previsto dall'art. 178 cod.giust.cont. Aggiungeva la Corte che, in ogni caso, le comunicazioni irritualmente inviate dagli appellanti non presentavano i requisiti per essere validamente considerate «istanze di definizione agevolate.

1.4. Contro la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione la società e i Papaianni, svolgendo otto motivi, ai quali ha resistito con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei conti.

1.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la sua inammissibilità. L'Ufficio del Procuratore generale ha evidenziato che i motivi inerenti al mancato accoglimento dell'istanza di definizione agevolata sono inammissibili, perché esulano dall'ambito del sindacato sulle sentenze del giudice speciale attribuito alla Corte di cassazione;
i restanti motivi sono anch'essi inammissibili perché non investono la sentenza impugnata bensì quella di primo grado. Ragioni di diritto 1. I motivi di ricorso sono così prospettati:

1.1.omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (360 n. 5 cod.proc.civ.), violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, commi Ric. 2019 n. 27380 sez. SU - ud. 25-05-2021 -3- 231-233 (360, n. 3 cod.proc.civ.);
violazione dell'art. 24 Cost., dei principi del giusto procedimento, del giusto processo e della difesa (artt. 3, 24, 97, 113 Cost.): si censura la sentenza della Corte dei conti nella parte in cui non avrebbe esaminato la sua istanza di definizione agevolata, formulata ai sensi delle norme indicate;
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