Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2008, n. 12637
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L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello che - in relazione alla domanda, proposta dall'amministrazione, di inefficacia di un provvedimento d'urgenza col quale era stato ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere all'immatricolazione di alcune vetture - aveva riconosciuto l'inefficacia del provvedimento, in quanto non notificato alla controparte, e annullato l'ordine dato alla P.A. dal giudice di primo grado di procedere alla cancellazione delle iscrizioni, rilevando il difetto di interesse della parte privata che, con tale annullamento, aveva conseguito il risultato che si prefiggeva con il ricorso in sede cautelare, essendo nelle more le immatricolazioni avvenute per determinazione spontanea dell'amministrazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'AUTO IN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato PETRARCHINI Fabrizio, rappresentata e difesa dall'avvocato ALVARO BARTOLLINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, UFFICIO PROVINCIALE DI TERNI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 87/03 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 12/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/03/08 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Alvaro BARTOLLINI;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 giugno 1994 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Terni chiesero al Tribunale di quella città che venisse dichiarata l'inefficacia, ex art. 669 novies c.p.c., del Decreto, emesso "inaudita altera parte" in data 28 marzo 1994, con il quale il giudice istruttore del predetto Tribunale aveva ordinato, ex art. 700 c.p.c., su istanza di L'Auto In s.r.l., allo stesso Ufficio Provinciale della Motorizzazione, l'immatricolazione entro il 31 marzo 1994 di dodici autovetture.
I ricorrenti dedussero la mancata