Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2022, n. 03630
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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE MILITARE VERONAnei confronti di: GIP TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del 07/07/2021 del GIP TRIB. MILITARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere T L;sentite le conclusioni del Procuratore generale, A C, la quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del GIP Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7/7/2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Militare di Verona ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione - per le sole posizioni delle imputate C G T e M T, non appar- tenenti alle Forze armate - nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, il quale con sentenza del 16/3/2021 aveva declinato la competenza a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio delle citate imputate, rilevando che la vicenda di peculato militare in cui le stesse concorrevano con V T, appartenente all'Aviazione Militare, constava di un unico reato militare: pertanto trovava applicazione l'art. 14, comma 1, cod. pen. mil . pace, che prevede che "sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare", anche alla stregua dell'esegesi di legittimità emergente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5135 del 25/10/2005, M. Nell'ordinanza declinatoria, il giudice dell'udienza preliminare del Tribu- nale militare ha ritenuto non condivisibile la determinazione dell'omologo giudice ordinario, rilevando che•a tenore della citata pronuncia delle Sezioni Unite, le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, dunque il giudice militare mantiene integra la giurisdizione nei confronti dei militari e il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei confronti dei concorrenti civili.
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