Cass. civ., sez. II, sentenza 30/09/2021, n. 26563

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L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/09/2021, n. 26563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26563
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

26563-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIVISIONE F M - Presidente U B - Consigliere rel. RG. 15315/2014 A C - Consigliere Cron.26563 G D - Consigliere Rep. C+ L V Consigliere ha pronunciato la seguente C.C. 14/04/2021 SENTENZA sul ricorso 15315-2014 proposto da: A G, rappresentato e difeso dall'Avvocato V I ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MODICA (RG) VIA SACRO CUORE 114/a

- ricorrente -

contro

A F, rappresentato e difeso dall'Avvocato G G, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. S P in ROMA, VIA dell'ACQUEDOTTO del PESCHIERA 96;
CONTRORICOrrente A S e A G, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato L R ed M elettivamente domiciliati presso il suo studio in SIRACUSA, VIA dei SANTI CORONATI;
Vive INTIMATO 7223/21 A ANA e A G, rappresentate e difese dall'Avvocato M S ed elettivamente 'S. (INTIMATO domiciliate nel suo studio in CATANIA, VIA TRIESTE 28;
controricorrenti)- - nonché

contro

I G e I R (quali eredi di Azzarelli R);
A M (nata 1'1.1.1947);
AZZARELLI GIOVANNA, A ANO, AZZARELLI GIUSEPPE e A G (quali eredi di Azzarelli P, nato il 26.11.1929 e deceduto il 26.2.2012);
ZOCCO CONCETTA, A ANO, AZZARELLI ROSA, AZZARELLI PATRIZIA, A M (nata l'11.1.1967), AZZARELLI PIETRO (nato il 5.5.1970) (quali eredi di Azzarelli C)

- intimati -

avverso la sentenza n. 1904/2013 della CORTE d'APPELLO di CATANIA pubblicata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 30.8.1988, i fratelli FRANCESCO, SALVATORE, GIORGIO e GIOVANNI AZZARELLI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica gli altri sei fratelli PIETRO, ROSARIA, CARMELO, MARIA, ANTONINA e GIUSEPPA AZZARELLI, premettendo di essere comproprietari pro indiviso di alcuni beni ereditati dai genitori Antonino Azzarelli e Rosa Colombo, beni costituiti da due case in Pozzallo, da azioni e 2 da somme di denaro depositate in conti correnti bancari e libretti di deposito. Aggiungevano che altri beni erano stati donati dai genitori ai convenuti P, R, A, Giuseppa e C Azzarelli. Chiedevano che il Tribunale procedesse (previa collazione per imputazione dei beni donati) alla divisione ereditaria e condannasse i convenuti al rimborso delle spese funerarie e di sistemazione della tomba di Rosa Colombo, asseritamente anticipate dagli attori. Tutti i convenuti, ad eccezione di C Azzarelli, si costituivano, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e chiedendo il rigetto della domanda relativa al rimborso delle spese funerarie, mentre si dichiaravano pronti, previa verifica dei documenti giustificativi, a partecipare alle spese di sistemazione della tomba. In via riconvenzionale, chiedevano che F A, avendo detenuto fin dal novembre 1979 l'appartamento al primo piano di Via Colombo, venisse condannato a versare in loro favore il relativo frutto;
che G A, avendo detenuto l'appartamento al primo piano di Via Colombo, il garage posto al piano terra di Via Enna e il locale cantina ivi sito, oltre all'autovettura FIAT 124, già di proprietà del padre, venisse condannato a versare in loro favore i relativi frutti;
che S A, avendo detenuto sin dalla morte della madre, l'appartamento al primo piano di Via Colombo e la casa di Via Enna, venisse condannato a versare in loro favore i frutti. In sede di precisazione delle conclusioni, nell'insistere sulle altre domande e nell'opporsi alle domande riconvenzionali dei convenuti, gli attori concordemente chiedevano che in sede di divisione fosse assegnato a G A l'immobile costituito 3 dal locale falegnameria e dall'attiguo garage e a F Azzarelli il residuo compendio immobiliare. Con la sentenza n. 579/2002 il Tribunale di Modica accoglieva la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e, tra l'altro, attribuiva: a) a G A l'unità immobiliare a piano terra della casa in Pozzallo con ingresso da Via Enna n. 23 e il garage di Via Colombo;
b) a F A la casa sita in Pozzallo, Via Roma nn. 16-18, gli appartamenti al primo e secondo piano dell'immobile di Via Colombo n. 25 e il locale deposito di Via Enna n. 23;
condannava: c) G A a versare agli altri coeredi pro quota, a titolo di fruttificazione, gli interessi del 5% annuo sul valore dell'appartamento sito al primo piano di Via Colombo dal 12.1.1988 al 5.9.1989;
d) R, P e A A a versare agli altri coeredi pro quota, a titolo di fruttificazione, gli interessi del 5% annuo sul valore dei beni loro rispettivamente donati dal 21.11.1978 sino alla data della sentenza;
e) C e G A a versare agli altri coeredi pro quota, a titolo di fruttificazione, gli interessi del 5% annuo sul valore dei beni loro rispettivamente donati dal 12.1.1988 sino alla data della sentenza. Il Tribunale prevedeva, inoltre, che i condividenci procedessero ai conferimenti, ai prelievi e al versamento dei conguagli indicati nel dispositivo. Il Tribunale rigettava le domande di rimborso delle spese funerarie e di sistemazione della tomba e le altre domande di fruttificazione proposte nei confronti di F e S A, nonché di G Azzarelli (limitatamente a quelle aventi a oggetto il garage posto a piano terra di via Enna e il locale cantina ivi sito, nonché l'autovettura Fiat 124). 4 Avverso detta sentenza proponeva appelic G Azzarelli, lamentando: A) l'erroneità del metodo utilizzato per effettuare la collazione;
B) l'errata descrizione del bene assegnatogli in sede di divisione, ricomprendente anche il locale di Via Enna n. 21 (e non 23), locale facente parte dell'immobile richiesto in assegnazione e invece attribuito a F Azzarelli;
il CTU avrebbe errato anche nella stima dei due immobili;
C) l'errato calcolo degli importi dovuti dai convenuti a titolo di fruttificazione;
D) l'errata stima (per difetto) di taluni di tali ultimi beni;
E) l'insussistenza dell'obbligo di cui al superiore punto 3);
F) l'omessa liquidazione delle spese in favore dell'appellante, costituitosi con nuovo procuratore. L'appellante osservava che in conseguenza dei predet:i errori egli risultava creditore e non debitore della massa. Pertanto, insisteva nella domanda di divisione ma chiedeva che, previa CTU, la sentenza venisse

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