Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2023, n. 15790

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In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso del commissario giudiziale si effettua "tenuto conto dell'opera prestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del citato d.m.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime (richiamate dallo stesso art. 5) previste dall'art. 1 del citato d.m., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, del citato d.m.

In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche in pendenza della fase cd. "preconcordataria", in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, ai fini della liquidazione del compenso spettante a quest'ultimo, i valori dell'attivo e del passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura e, in particolare, per quanto riguarda il passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l. fall.) e, per quanto riguarda l'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario), nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio, oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, l. fall.) o, infine, dal piano concordatario, se già depositato dal debitore.

Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi anteriore e posteriore all'omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato.

In tema di concordato preventivo, i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, emanato sulla base dell'art. 39, comma 1, l. fall., richiamato dall'art. 165 l. fall., si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2023, n. 15790
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15790
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18027/2019 Numero sezionale 1377/2023 Numero di raccolta generale 15790/2023 REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione 06/06/2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: concordato MAGDA CRISTIANO Presidente preventivo “con riserva” (art. 161 ROSARIO CAIAZZO Consigliere co. 6 l.fall.) – commissario ALBERTO PAZZI Consigliere giudiziale – compenso - liquidazione – PA VELLA Consigliere-Rel. criteri –DM 30/2012 - art. 5 ANDREA FIDANZIA Consigliere comma 1- DISAPPLICAZIONE Ud.14/03/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.18027/2019 R.G. proposto da: BARRETTA GIOVANNI, COSTA ANTONIO, GUERRA VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI LAURI 11, presso lo studio dell'avvocato DE A GO (DNGGRG73P02A783L) rappresentati e difesi dagli avvocati TARRICONE PASQUALE (TRRPQL61M05B619A), MINICOZZI ROSARIO (MNCRSR80S08A783I) -ricorrenti-

contro

QUADRIFOGLIO SRL -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 3381/2019 depositato in data 11/04/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere PA VELLA;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Numero registro generale 18027/2019 Numero sezionale 1377/2023 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 15790/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 1. – Nella procedura di concordato preventivo “con riserva”, ex art. 161, comma 6, legge fall., proposto nel luglio 2015 da Quadrifoglio s.r.l., Amica s.p.a. e Amica s.r.l. e dichiarato inammissibile nel dicembre 2016, il Tribunale di Benevento, con decreto 1 febbraio 2017, liquidò ai tre Commissari giudiziali nominati, dott. Giovanni Barretta, dott. Antonio Costa e avv. Vincenzo Guerra, un “compenso unico” (come previsto nel decreto di nomina) di euro 180.000,00, facendo riferimento alla determinazione dell'attivo indicata nel piano concordatario (adeguata al minimo) e applicando una riduzione commisurata al 40% del parametro di cui al d.m. n. 30 del 2012, atteso che il concordato era stato dichiarato inammissibile. 1.1. – Su ricorso di Quadrifoglio s.r.l., il decreto di liquidazione venne cassato con rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 11219 del 2018, ove, richiamato pedissequamente il disposto dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, si rilevò l'assoluta carenza della motivazione, che non consentiva di apprezzare la tipologia del concordato («se cioè liquidatorio o in continuità o misto»), né come si fosse pervenuti alla «determinazione dell'attivo», né quali fossero state «la tipologia di attività, l'ammontare complessivo del passivo, né tanto meno la specificità dell'opera prestata» dai commissari giudiziali. 2. – In sede di rinvio, il tribunale, dopo aver dato atto che «i commissari giudiziali hanno svolto con perizia e specificità i compiti di vigilanza e di controllo loro demandati ai sensi dell'art. 161 L.F.» (come da elenco dei plurimi pareri, informative e relazioni, descritti come dettagliati, ampiamente motivati e talora anche urgenti), ha riliquidato il compenso nella somma complessiva di euro 24.000,00, ritenendo applicabile il criterio residuale delle vacazioni spettanti agli ausiliari del giudice, ai sensi degli artt. 4, l. n. 319 del 1980 e 1, d.m. 30 maggio 2002. 2.1. – Questo secondo decreto è stato impugnato dai commissari giudiziali con ricorso per cassazione affidato ad un motivo, avverso il quale la società intimata non ha svolto difese. 2 di 22 Numero registro generale 18027/2019 Numero sezionale 1377/2023 2.2. – Con ordinanza interlocutoria n. 27127 del 14/09/2022, Numero di raccolta generale 15790/2023 questa Corte, a fronte delle incertezze applicative e difformità di Data pubblicazione 06/06/2023 prassi registrate nei vari uffici, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza sulla questione dei criteri di liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., quando la procedura di concordato preventivo non sia aperta, e, più in generale, sulla ragionevolezza dei parametri fissati dall'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012. 2.3. – I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. – Il ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.M. 30/2012, dell'art. 4 l. 319/1980 e dell'art. 1 D.M. 30.5.2022, in relazione agli artt. 161 e 163 l.f.», per non avere il tribunale applicato, almeno in via analogica, la specifica disciplina di liquidazione del compenso prevista dall'art. 5 del d.m. 5/2012 per l'attività svolta dal commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 163 legge fall., cui espressamente rinvia l'art. 161, comma 6, legge fall., attività che nel concordato “con riserva” è solo parzialmente diversa da quella ordinaria, senza essere comunque riconducibile nel generico alveo dell'attività svolta dall'ausiliario del giudice. I ricorrenti evidenziano in concreto la complessità dei compiti svolti «nell'ambito di una procedura qualificata dallo stesso tribunale come concordato preventivo di gruppo, di natura mista, per essere liquidatorio in capo alla Quadrifoglio s.r.l. ed in continuità aziendale in capo alla conferitaria Amica & c. s.r.l., nata per effetto del successivo conferimento dei rami cc.dd. strategici ed operativi della stessa Quadrifoglio s.r.l.», nel corso della quale il tribunale ha più volte acquisito il parere dei commissari giudiziali, sull'autorizzazione al mantenimento di linee di credito autoliquidanti (art. 182- quinquies, comma 3, legge fall.), sulla modifica della soglia di operazioni eseguibili senza il consenso degli organi, su alcune transazioni (art. 167 legge fall.), sull'utilizzo della compensazione per il pagamento di debiti, sul pagamento di creditori anteriori strategici (art. 182-quinquies, comma 5, legge fall.), sul conferimento alla new.co Amica & C. s.r.l. dei rami strategici e 3 di 22 Numero registro generale 18027/2019 Numero sezionale 1377/2023 operativi di Quadrifoglio s.r.l., sullo scioglimento o la sospensione Numero di raccolta generale 15790/2023 del contratto di leasing (art. 169-bis legge fall.), sulla valutazione sia Data pubblicazione 06/06/2023 dei piani industriali della conferitaria che del piano industriale della new.co immobiliare. 3.1. – Il ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. – in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso al commissario giudiziale, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, legge fall. (tra le più recenti, v. Cass. n. 33364 del 2021, Cass. 26894 del 2020, Cass. n. 1394 del 2019, Cass. n. 16136 del 2011, Cass. n. 14581 del 2010) – merita accoglimento, nei termini che si vanno ad illustrare. 4. – In sede di rinvio, il tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 5 del d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, né direttamente – poiché esso non prevede (né poteva prevedere) i criteri per la determinazione del compenso spettante ai commissari giudiziali nominati «nel concordato con riserva, figura introdotta dal D.L. 69/2013» – né per via analogica, «atteso che nel concordato con riserva non vi è redazione dell'inventario ex art. 72 L.F. e manca l'attività di liquidazione»;
quindi, per colmare il supposto vuoto normativo, ha osservato che «i cosiddetti pre-commissari» possono essere nominati «per coadiuvare l'autorità giudiziaria nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nella fase tra il deposito del ricorso con riserva e la pronuncia di ammissione resa ex art. 163 L.F.», e che gli stessi «svolgono generici compiti di vigilanza e di controllo, ma non compiono tutta l'attività prevista dagli artt. 171 e ss. L.F.», facendo perciò ricorso «alla disciplina generale in materia di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice» di cui al d.m. 30 maggio 2002, e segnatamente al criterio residuale delle “vacazioni” ex art. 4, l. n. 319 del 1980, cui rinvia l'art. 1, stante la non riferibilità alla fattispecie concreta dei criteri dettati dai successivi artt. 2, 3, 4 e 5 del d.m. cit., con riguardo alle perizie e consulenze in materia amministrativa, fiscale, contabile e alle valutazione di aziende e patrimoni. 4.1. – La riferita interpretazione non è condivisibile. 4 di 22 Numero registro generale 18027/2019 Numero sezionale 1377/2023 5. – Giova premettere che il ricorso all'analogia si risolve in un Numero di raccolta generale 15790/2023 meccanismo integrativo dell'ordinamento, che consente al giudice di Data pubblicazione 06/06/2023 decidere anche in presenza di una lacuna normativa. L'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile prevede infatti che, quando una controversia non può essere decisa in base ad una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi del comma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico e storico – il giudice deve ricorrere innanzitutto all'analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe, e quindi, ove permanga il dubbio interpretativo, all'analogia iuris, facendo ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Occorre però che la lacuna normativa sia correttamente individuata dal giudice, per evitare che la scelta arbitraria di riempire un preteso vuoto normativo ridondi nella compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato. Non basta, dunque, che una disposizione normativa non preveda espressamente una certa disciplina per colmare la pretesa lacuna normativa facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi (cfr. Cass. n. 29236 del 2019;
Cass. n. 2656 del 2015). Per attivare il meccanismo di “auto-integrazione” dell'ordinamento, fondamento dell'analogia, occorre invece dapprima riscontrare scrupolosamente l'effettiva mancanza di una norma di legge atta a regolare direttamente la fattispecie concreta, e quindi verificare se siano rinvenibili nell'ordinamento una o più norme positive (c.d. analogia legis) ovvero uno o più principî giuridici (c.d. analogia iuris), nel cui perimetro qualificatorio quella fattispecie possa essere ricondotta, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della vicenda regolata ed alcuni elementi di quella non regolata (Cass. n. 11000 del 2022;
cfr. Cass. Sez. U, n. 38596 del 2021). 6. – Nel caso in esame, afferente la liquidazione del compenso di un organo nominato nell'ambito di una procedura concordataria, il referente normativo più prossimo è l'art. 165, comma 2, legge fall., che applica espressamente al commissario giudiziale (tra l'altro) 5 di 22 Numero registro generale 18027/2019 Numero sezionale 1377/2023 l'art. 39 legge fall. in tema di compenso spettante al curatore Numero di raccolta generale 15790/2023 fallimentare (solo ora l'art. 92, comma 2, del Codice della crisi Data pubblicazione 06/06/2023 d'impresa e dell'insolvenza, come modificato dal d.lgs. n. 83 del 2022, in vigore dal 15 luglio 2022, esplicita che al commissario giudiziale si applicano alcune norme, tra le quali l'art. 137 sul compenso al curatore, «in quanto compatibili»). E' dunque ben possibile mutuare la disciplina sulla liquidazione del compenso del curatore, nei limiti di compatibilità, ai fini della determinazione del compenso di un simile organo della procedura concordataria (Cass. n. 6806 del 2021). 6.1. – Orbene, l'art. 39, comma 1, legge fall. rinvia, a sua volta, alle «norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia». Il decreto applicabile ratione temporis è il d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, recante il «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi

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